Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding sentencing under Article 599-bis. The court ruled that complaints about sentencing determinations are inadmissible in this context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ftoh Mohamed Mohamed Elgdy Ehab inadmissible. The appellant challenged the appellate court's partial reform of the sentence, arguing violations of Articles 599-bis and 606 of the Code of Criminal Procedure regarding the motivation and lack of responsibility findings. The court rejected these grounds because the appeal focused on sentencing determinations rather than the legality of the sanction itself, which falls outside the permissible scope of review under Article 599-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals regarding the determination of the penalty are inadmissible, as such complaints do not pertain to the legality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FTOH MOHAMED MOHAMED ELGDY EHAB nato il 10/09/1977 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. ROBERTO GRITTINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del G. del Tribunale di Genova del 02/03/2022, rideterminava la pena per Ftoh Mohamed Mohamed Elgdy Ehab per il delitti ascritti ai capi a) e b) della rubrica.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Ftoh Mohamed Mohamed Elgdy Ehab con un unico motivo di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio __ della motivazione in relazione agli art. 599-bis e 606 lett.
e) cod. proc. pen., per la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, avendo la stessa escluso l'accertamento di responsabilità ed essendosi limitata alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto è all'evidenza inammissibile, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).
Il ricorrente richiama, tra l'altro in modo del tutto generico, elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1