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Sentenza — n. 4790/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against criminal conviction filed via PEC, ruling it valid under transitional deposit rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring the appeal inadmissible. The defense argued that filing the opposition via PEC was valid under transitional provisions allowing electronic submission before full digitalization. The Court agreed, holding that the judge erred by ignoring the specific transitional rules permitting PEC deposits until the new electronic system was fully operational.

Regesto Legislator

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Art. 87 bis D.Lgs 150/2022; Art. 5 quinquies D.L. 162/2022: Until the full implementation of the new electronic filing system, appeals may be filed via PEC or in paper form, and a lower court's rejection of a PEC filing violates these transitional provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
transitional provisions PEC filing criminal appeal electronic submission inadmissibility ruling Cassation annulment judicial deposit notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 87 bis D.Lgs 150/2022
640 cod.pen., provvedendo al deposito a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Tribunale di Catania, eccepisce che il Gip ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione senza considerare che l'art. 87 bis D.
Art. 5 quinquies D.L. 162/2022
Nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione il giudice ha omesso di considerare che l'art. 5 quinquies D.L. 162/2022, introdotto dalla legge di conversione n.
L. 199/2022
5 quinquies della L. 199/2022.
artt. 582 cod.proc.pen
Luigi Lanzerotti, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 582 cod.proc.pen.
art. 640 cod.pen
art. 111 bis cod.proc.pen
87, sarà pienamente operativo il processo penale telematico e il sistema di deposito degli atti previsto all'art. 111 bis cod.proc.pen.
art. 582 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NOGARA ALEX n. a Licata il 18/8/2000 avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catania in data 6/6/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di accesso al rito abbreviato presentata dal difensore di Nogara Alex a mezzo PEC in quanto proposta con modalità diverse da quelle previste dagli artt. 582 e 583 cod.proc.pen.(Chiy\- 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Nogara, Avv. Luigi Lanzerotti, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 582 cod.proc.pen. e 87 bis D.Lgs 150/2022, introdotto dall'art. 5 quinquies della L. 199/2022.

Il difensore, premesso di aver presentato opposizione al decreto penale di condanna notificato a Nogara Alex il 12/5/2023 in quanto imputato del reato di cui all'art. 640 cod.pen., provvedendo al deposito a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Tribunale di Catania, eccepisce che il Gip ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione senza considerare che l'art. 87 bis D. igs 150/22 facoltizza le parti nel periodo transitorio al deposito con tale mezzo in alternativa al deposito del documento cartaceo presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Chiede, pertanto, che ii provvedimento venga annullato con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione il giudice ha omesso di considerare che l'art. 5 quinquies D.L. 162/2022, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 30/12/ 2022, ha inserito nel decreto legislativo n. 150/22 l'art. 87bis (disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti, istanze) in forza del quale deve ritenersi consentito il deposito a mezzo PEC delle impugnazioni fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87, sarà pienamente operativo il processo penale telematico e il sistema di deposito degli atti previsto all'art. 111 bis cod.proc.pen. 1.1 Infatti, la disposizione cennata prevede che sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti "per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto dei Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.

44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia". L'art. 87-bis, inoltre, detta alcune disposizioni specifiche in materia di deposito dell'atto di impugnazione, disponendo al comma terzo che l'atto in forma di documento informatico debba essere sottoscritto digitalmente e contenere la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 1.2 Pertanto, sino al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina sul deposito telematico dell'atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell'art. 582 cod.proc.pen., l'atto di impugnazione può essere depositato in forma di documento cartaceo nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 582, primo comma, cod.proc.pen. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ovvero, in via alternativa, i difensori possono depositare l'atto di impugnazione via PEC, ai sensi e con le modalità descritte dall'art. 87- bis del decreto legislativo 150/22.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 Novembre 2023 La C