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Sentenza — n. 4785/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4785/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4785/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 28 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Monza, emessa il 2 ottobre 2017, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di rapina di cui al capo A della imputazione.

Regesto Legislator

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art. 162 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4785/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La notifica all'imputato del decreto di citazione per il nuovo giudizio di appello, celebrato a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, era avvenuta al vecchio domicilio eletto e non aveva sortito alcun esito, avendo l'ufficiale giudiziario attestato che l'imputato risultava trasferito da due anni. A seguito della impossibilità della notifica a mani proprie, si era proceduto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., notificando il decreto di citazione al difensore di fiducia. Tuttavia, secondo il ricorrente, tanto poteva avvenire solo dopo che si fosse effettuata la notifica al nuovo domicilio eletto dall'imputato, cosa che non era avvenuta.

Parole chiave

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domicilio eletto notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio di una parte restituzione in pristino revoca dell'opposizione notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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art. 162 cod. proc. pen
Rileva di avere comunicato alla Corte di appello di Milano, con lettera raccomandata del 28 novembre 2019 e, dunque, nel rispetto delle forme di cui all'art. 162 cod. proc. pen., nuova elezione di domicilio nel Comune di Primaluna, via dei Caduti, revocando la precedente elezione (che era in Valmadrera, via Roma).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Alva Molero Christian Juan Carlos, nato in Perù il 25/06/1986, avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Maria Emanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 28 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Monza, emessa il 2 ottobre 2017, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di rapina di cui al capo A della imputazione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità della sentenza impugnata dovuta alla omessa notifica al ricorrente del decreto di citazione per il giudizio di appello in sede di rinvio. Rileva di avere comunicato alla Corte di appello di Milano, con lettera raccomandata del 28 novembre 2019 e, dunque, nel rispetto delle forme di cui all'art. 162 cod. proc. pen., nuova elezione di domicilio nel Comune di Primaluna, via dei Caduti, revocando la precedente elezione (che era in Valmadrera, via Roma).

La notifica all'imputato del decreto di citazione per il nuovo giudizio di appello, celebrato a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, era avvenuta al vecchio domicilio eletto e non aveva sortito alcun esito, avendo l'ufficiale giudiziario attestato che l'imputato risultava trasferito da due anni. A seguito della impossibilità della notifica a mani proprie, si era proceduto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., notificando il decreto di citazione al difensore di fiducia. Tuttavia, secondo il ricorrente, tanto poteva avvenire solo dopo che si fosse effettuata la notifica al nuovo domicilio eletto dall'imputato, cosa che non era avvenuta.

Il ricorrente aggiunge che il proprio difensore di fiducia aveva provato ad avvisare il suo assistito della notifica ricevuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., spedendogli una raccomandata al domicilio eletto che, tuttavia, era stata ricevuta soltanto dopo la celebrazione dell'udienza. Di tanto il difensore aveva informato la Corte di appello, la quale, tuttavia, ritenendo regolare la notifica, aveva proceduto in assenza dell'imputato. Tale omissione avrebbe determinato una nullità insanabile avendo impedito all'imputato di partecipare all'udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. 2 PIA 1.In punto di diritto, si deve ribadire che è viziata da nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio (da ultimo, Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang Shuyan, Rv. 284988).

2. Nel caso in esame è stato accertato dal Collegio - a seguito del controllo degli atti reso possibile per la natura processuale della questione - che il ricorrente aveva comunicato alla Corte di appello di Milano, con lettera raccomandata del 28 novembre 2019, la nuova elezione di domicilio nel Comune di Primaluna, via dei Caduti, revocando la precedente elezione (che era in Valmadrera, via Roma). La notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello celebrato a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, era avvenuta al vecchio domicilio eletto e non aveva sortito alcun esito, avendo l'ufficiale giudiziario attestato che l'interessato risultava trasferito da due anni.

A seguito della impossibilità della notifica a mani proprie, si era proceduto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., notificando il decreto di citazione al difensore di fiducia. Peraltro, lo stesso difensore di fiducia aveva provato ad avvisare il suo assistito della notifica ricevuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., spedendogli una raccomandata al domicilio eletto che, tuttavia, era stata ricevuta soltanto dopo la celebrazione dell'udienza. Nel che, l'integrazione della violazione di legge in relazione al principio di diritto prima richiamato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.01.2024. Il Consigliere estensore ilPresidente Giuseppe Sgadari Ann Petruzelli v DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEC