Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4781/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal for hunting poachers due to insufficient reasoning on statutory non-prosecution criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's acquittal because the trial judge failed to provide substantive reasoning regarding the statutory non-prosecution criteria. The prosecution argued that the acquittal was legally flawed due to the absence of a proper analysis of the specific circumstances surrounding the possession of numerous protected animals. The court held that the lower court's reasoning was merely apparent and did not cumulatively evaluate all necessary elements required by law to grant non-prosecution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: The Court of Cassation annuls a judgment of particular leniency if the lower court fails to substantively evaluate all cumulative statutory requirements, limiting the non-prosecution cause to a mere apparent conclusion without addressing the concrete facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
particular leniency non-prosecution criteria apparent reasoning cumulative requirements hunting poaching protected species judicial acquittal franchigia doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi, chiedendo l'annullamento della sentenza per motivazione mancante e violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 131-bis cod.
Art. 125 cod. proc. pen.
Tuttavia, nel caso di specie è ravvisabile la denunciata violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.), in quanto la motivazione della sentenza è solo apparente.
Art. 651-bis cod. proc. pen.
pen., in quanto si tratta di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod.
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Va altresì precisato che il Pubblico ministero ha proposto ricorso per saltum contro una sentenza appellabile, cosicché il vizio di motivazione non rileverebbe in questa sede, in ragione di quanto disposto dall'art. 569, comma 3, del codice di rito.
Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al giudice competente per l'appello, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
art. 131-bis cod. pen
Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi, chiedendo l'annullamento della sentenza per motivazione mancante e violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 651-bis cod. proc. pen
pen., in quanto si tratta di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod.
art. 125 cod. proc. pen
Tuttavia, nel caso di specie è ravvisabile la denunciata violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.), in quanto la motivazione della sentenza è solo apparente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020
(Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep.
Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017
Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018
274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMInel procedimento a carico di CONDOLUCI ANTONIO nato a POLISTENA il 12/03/1974 avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE DI PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge; lette le conclusioni del difensore avv.

Daniela Bellocco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 giugno 2023 il Tribunale di Palmi, ad esito del giudizio ordinario, assolveva per la particolare tenuità del fatto Antonio Condoluci, imputato dei reati ex artt. 648 e 727 -bis cod. pen., 18 e 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157 per avere ricevuto 47 ghiri congelati, esemplari abbattuti appartenenti a una specie animale selvatica protetta dei quali non è consentita la caccia.

2. Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi, chiedendo l'annullamento della sentenza per motivazione mancante e violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 131-bis cod. pen. Manca del tutto la motivazione della sentenza in merito all'applicabilità nel caso di specie dell'istituto previsto da detta norma, da escludere in ragione dell'elevato numero di animali di illecita provenienza in quanto appartenenti a specie delle quali la caccia è sanzionata penalmente.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che non è consentita in questa sede l'esame della questione proposta nelle conclusioni della difesa, secondo la quale il fatto contestato non sarebbe attribuibile ad Antonio Condoluci. Egli avrebbe dovuto impugnare la sentenza se avesse voluto contestare quanto accertato in giudizio: sussiste, infatti, l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto si tratta di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.) e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, De Venuto, Rv. 280226;

Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877). Va altresì precisato che il Pubblico ministero ha proposto ricorso per saltum contro una sentenza appellabile, cosicché il vizio di motivazione non rileverebbe in questa sede, in ragione di quanto disposto dall'art. 569, comma 3, del codice di rito. Tuttavia, nel caso di specie è ravvisabile la denunciata violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.), in quanto la motivazione della sentenza è solo apparente.

3. Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie il Tribunale, dopo avere ricostruito il fatto, accertato a seguito di una perquisizione eseguita presso l'imputato che si trovava agli arresti domiciliari, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. con una motivazione apparente, senza alcun riferimento al caso concreto, avuto particolare riguardo al "danno esiguo conseguito dal reato", ritenuto tale in modo apodittico, in presenza della ricezione e detenzione di un numero elevato di animali di specie protetta, dei quali è vietata la caccia in modo assoluto.

4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al giudice competente per l'appello, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di