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Ordinanza — n. 4245/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects a judgment's header to accurately list the lawyer present and their clients.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a second-instance criminal judgment regarding the omission of a lawyer's name in the document header. The defense team argued that the court failed to record their presence and conclusions in the official text despite their attendance on the hearing date. The court ruled that the hearing minutes, which clearly documented the lawyer's participation and arguments, must prevail over the erroneous header, establishing a material error requiring correction.

Regesto Legislator

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Art. 362 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: When a judgment's header contradicts the official hearing minutes regarding the presence of counsel, the minutes hold privileged evidentiary value until a false complaint is filed, necessitating the correction of the document to reflect the true record.

Parole chiave

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material error correction hearing minutes evidence judgment header defect counsel presence record privileged evidentiary value false complaint threshold document annotation procedure diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 362 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018
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Testo completo

guente ORDINANZA sulla richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata dall'Avv. Luca Cianferoni, sulla sentenza n. 37104/23 del 13.6.2023 della II Sezione Penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; uditi gli l'Avv.ti Luca Cianferoni e Mario Santambrogio, che hanno concluso per la correzione della sentenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, che ha concluso perché si proceda alla correzione nei termini sollecitati.

FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 13.6.2023 la II Sezione Penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito dei ricorsi proposti da ALIGI PASQUALE, BARBARO PASQUAL, CASILI PIETRO, CATALDO ANTONIO (CLASSE '64), CATALDO FRANCESCO, FLOCCARI ANDREA, FLOCCARI RENATO, GIORGI ATTILIO, LATELLA ALBERTO, LIA CANDELORO, MACRI' GIORGIO, MAISANO SAVERIO, MOTO DOMENICO ANTONIO, MORABITO GIUSEPPE, MORABITO ROCCO, NUCERA DOMENICO, PANGALLO FRANCESCO, PEDULLA VINCENZO, PERRE ROCCO, RASCHELLA' FRANCESCO, ROMEO ANTONINO (CLASSE '84), ROMEO ANTONIO LEONARDO, ROMEO STEFANO, TRIMBOLI FRANCESCO, URSINO LEONARDO, URSINO SALVATORE, ZUCCO BRUNO, ZUCCO DOMENICO, ZUCCO LEONARDO contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 15.4.2022;

2. l'Avv. Luca Cianferoni, difensore Andrea Floccari, Renato Floccari, Domenico Antonio Moio e Stefano Romeo ha presentato un'istanza per la correzione dell'errore materiale da cui sarebbe affetta la sentenza-documento per non aver dato conto della sua presenza e delle conclusioni rassegnate per conto e nell'interesse dei suoi assistiti.

4. Il rilievo è corretto. Dalla lettura del verbale dell'udienza del 13.6.2023 risulta, infatti, la presenza dell'Avv. Luca Cianferoni che aveva concluso per conto dei suoi assistiti, Andrea Floccari, Renato Floccari, Domenico Antonio Moio e Stefano Romeo, insistendo nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Di ciò, per mero errore materiale, non è stato dato conto nella intestazione della sentenza, che può essere pertanto corretta nelle forme e con la adottata procedura, dandosi rilievo al contenuto del verbale d'udienza, redatto e sottoscritto dal cancelliere e destinato a far fede sino a querela di falso (cfr., sul punto, Sez. 3 - , n. 3585 del 13/11/2018, F., Rv. 275831 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, in caso di contrasto sulle conclusioni delle parti tra il contenuto del verbale di udienza e l'intestazione della sentenza deve darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso).

P.Q.M.

dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 37104 del 2023, emessa all'esito dell'udienza del 13.6.2023, depositata in data 11.9.2023, nel senso che, a pag. 3, dopo le parole "udito l'Avv. Gianfranco Giunta, in difesa di Francesco Raschellà e Francesco Trimboli, che si è riportato al ricorso", leggasi: "udito l'Avv. Luca Cianferoni, in difesa di Andrea Floccari, Renato Floccari, Domenico Antonio Molo e Stefano Romeo, che si è riportato ai ricorsi insistendo per il loro accoglimento". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni in calce all'originale dell'atto. Così de