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Ordinanza — n. 3770/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding confiscation measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3770/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was manifestly unfounded. The appellant argued that a specific sum of money should not be confiscated due to prior seizure orders, claiming the total confiscation amount was incorrectly calculated. The court ruled that the effects of the seizure persist upon confiscation and any errors can be addressed during the execution phase, rendering the appeal invalid under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 323, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: When a conviction sentence is pronounced, the effects of seizure persist upon the disposal of confiscation, and appeals based on manifestly unfounded grounds are inadmissible.

Parole chiave

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confiscation measures seizure persistence inadmissible appeal manifestly unfounded execution phase procedural penalty Corte di Cassazione pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 323, comma 3, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
del Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Alketa Basha, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della disposta misura di sicurezza della confisca.
Art. 648-quater cod. pen.
del Tribunale di Bologna ordinava, ai sensi dell'art. 648-quater cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bologna, su richiesta delle parti ex art. 444 cod.
art. 648-quater cod. pen
del Tribunale di Bologna ordinava, ai sensi dell'art. 648-quater cod.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASHA ALKETA CUI.03030DY, nata in Albania il 22/03/1985 avverso la sentenza del 28/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28/06/2023, il G.i.p. del Tribunale di Bologna, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., applicava ad Alketa Basha la pena di due anni di reclusione per il reato di concorso in un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 46) dell'imputazione e per cinque reati di riciclaggio di cui ai capi 50), 51), 52), 53) e 54) dell'imputazione. Inoltre, il G.i.p. del Tribunale di Bologna ordinava, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali la Basha avesse la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore, pari al profitto dei suddetti reati di riciclaggio - «da individuarsi nelle somme oggetto delle singole condotte di riciclaggio» - di € 132.350,00.

2. Avverso l'indicata sentenza del 28/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Alketa Basha, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della disposta misura di sicurezza della confisca. La ricorrente rappresenta come il G.i.p. del Tribunale di Bologna abbia disposto la confisca anche della somma di denaro di C 79.850,00, pari al profitto del reato di riciclaggio di cui al capo 53) dell'imputazione, senza tenere conto del fatto che detta somma di C 79.850,00 era stata trovata in suo possesso e le era stata sequestrata il 24/07/2020 e che il G.i.p. del Tribunale di Verona ne aveva disposto il sequestro preventivo.

Pertanto, secondo la ricorrente, «o detto importo è da restituire alla Sig.ra Basha - non avendo il Giudice di primo grado emesso ordinanza di confisca avuto riguardo a detta somma di C 79.850,00 e di cui al capo 53 dell'imputazione - oppure, se è da intendersi confiscato, ecco che l'importo della misura di sicurezza per C 132.000,00 e relativo alla confisca di somme di denaro, di beni o altre utilità di cui la stessa Alketa Basha abbia la disponibilità, anche per interposta persona, è errato [...] essendo da rideterminarsi nella misura di euro 52.150,00».

Per tale ragione, la ricorrente chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata «al fine di esattamente individuare la misura di sicurezza relativa alla somma oggetto della confisca ex art. 648 quater II comma».

4. L'unico motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate. Da ciò discende che la disposta confisca della somma di C 79.850,00, pari al profitto del reato di riciclaggio di cui al capo 53) dell'imputazione, include in sé la corrispondente somma che era stata trovata in possesso dell'imputata e della quale il G.i.p. del Tribunale di Verona aveva disposto il sequestro preventivo. Eventuali errori, del resto, potranno essere fatti valere in sede di esecuzione della disposta confisca.

5. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass