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Sentenza — n. 3762/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal dismissal due to appellate court's failure to consider explicit domicile election in appeal documents.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order dismissing Cesarano Pasqualina's appeal without remittal. The appellate court had declared the appeal inadmissible because the defendant was absent and the filing lacked a domicile election, despite the presence of such a declaration in the digital appeal act and attached special power of attorney. The court ruled that the lower court's stereotyped order ignored explicit evidence of the defendant's valid domicile election, violating procedural requirements for proper notification and defense.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible only if the defendant lacks a domicile election; a lower court's dismissal based on a formal defect is void if the appeal act itself contains an explicit, signed declaration of domicile election that the court failed to consider.

Parole chiave

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domicile election inadmissibility of appeal procedural defect contradictory rights appellate court error special power of attorney notification requirements difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Richiamato, quindi, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e la necessità di realizzazione la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione, provvedeva di conseguenza.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Cesarano Pasqualina ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Cesarano Pasqualina ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESARANO PASQUALINA, nata a Torre Annunziata il 19/09/1970 avverso l'ORDINANZA del 18/09/2023 del CORTE DI APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Raffaele PICCIRILLO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. Giada FICARELLI, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 18/09/2023 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse della Cesarano avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 21/02/2023. In particolare, la Corte di appello ha rilevato che nel giudizio di primo grado si era proceduto in assenza dell'imputata e che l'atto d'impugnazione presentato dal difensore era risultato depositato con mandato ad impugnare sprovvisto di elezione di domicilio. Richiamato, quindi, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e la necessità di realizzazione la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione, provvedeva di conseguenza.

2. Cesarano Pasqualina ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, oltre che difetto di motivazione, attesa la documentazione allegata e la presenza della dichiarazione ed elezione di domicilio nel corpo dell'atto di appello, citata in tre diversi punti (mandato difensivo, intestazione e corpo del ricorso in appello), con evidente errore sul punto della Corte di appello. 2.2. violazione di legge in relazione al diritto al pieno contraddittorio; l'ordinanza è stata resa in assenza di contraddittorio e nell'impossibilità di regolarizzare il contraddittorio e consentire la piena difesa della ricorrente. 2.3. Violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. che sul punto si doveva ritenere non ancora in vigore al momento della presentazione dell'atto di appello.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri motivi proposti. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso.

4. Dalla consultazione degli atti, possibile in considerazione del vizio denunziato, è emersa la presenza di un'esplicita elezione di domicilio presso il difensore non solo nel corpo dell'atto di appello, in formato digitale e dunque sottoscritto dal difensore (che attesta tale circostanza nella sua specifica qualità), ma anche nel corpo della procura speciale allegata all'atto, con chiara indicazione di tale elezione e sottoscrizione sia della Cesarano, che del difensore. Dalla ordinanza della Corte di appello, del tutto stereotipata nel suo contenuto e, quindi sostanzialmente priva di giustificazione e motivazione quanto alla dichiarata inammissibilità (con impossibilità di comprenderne la causa tenuto conto della documentazione acquisita al fascicolo), emerge una mancata specifica considerazione di tali atti e in particolare della procura speciale allegata all'atto di appello, con esplicita dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla parte e dal difensore.

Né vale ad escludere tale valida introduzione del giudizio la circostanza che sia stata in parte redatta a mano. La dichiarazione risulta sottoscritta dalla ricorrente ed è in tal senso riferibile alla stessa, a meno di non voler ipotizzare una qualsiasi non regolare attività sul punto, che non emerge in alcun modo. P.Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore