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Ordinanza — n. 3761/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging superficial motivation in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's claim regarding superficial motivation in the plea bargain sentencing was manifestly unfounded. The applicant argued that the lower court failed to properly evaluate grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that such arguments are excluded from cassation review in plea bargain cases. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation are limited to specific statutory grounds, excluding challenges based on the superficiality of the sentencing motivation or alleged lack of criminal responsibility.

Parole chiave

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plea bargain appeal manifestly unfounded superficial motivation cassation admissibility criminal responsibility commisurazione della pena per rapina tentata rapina procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
HRABOVSKYY VOLODYMYR ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il Gip presso il Tribunale di Ravenna applicava ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 110, cod. pen.
Art. 628, cod. pen.
Art. 582, cod. pen.
Art. 56, cod. pen.
Art. 629, cod. pen.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi
Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari
pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv.
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv.
Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, Gílardi
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRABOVSKYY VOLODYMYR, nato in Ucraina il 06/10/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIP presso TRIBUNALE DI RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. FRancesco Umberto FURNARI, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Gip presso il Tribunale di Ravenna applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a HRABOVSKYY VOLODYMYR, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1400,00 di multa per le imputazioni allo stesso ascritte (artt. 110, 628, comma primo e terzo n. 1, cod. pen.; artt. 110, 582 cod. pen.; artt. 56, 110, 629 cod. pen.).

2. HRABOVSKYY VOLODYMYR ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in presenza di una motivazione superficiale e caratterizzata da formule di stile, con sostanziale omissione della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa).

Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).

4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. Anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01;

Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271-01); condizione, quest'ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gílardi, Rv. 274567-01). Ciò premesso, occorre rilevare che sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità attesa la sua assoluta genericità e considerato, in ogni caso, che l'indagine sull'eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbe un'approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, qui preclusa per le ragioni già indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa