Cassation court dismisses appeal for bail revocation, converting it to an ordinary appeal due to procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the petitioners' cassation appeal regarding the revocation of their prison bail, converting it into an ordinary appeal. The defendants argued that the lower court omitted reasoning on their ties to a mafia association and failed to consider the time elapsed since the alleged crimes. The court ruled that such grievances must be raised via the specific appeal procedure under Article 310 of the Criminal Procedure Code, not through the cassation remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310, Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; When cassation grievances concern bail revocation, the petition is converted to an ordinary appeal under Article 568, paragraph 5, as immediate cassation is not available for this specific remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPICCHIANO SAVERIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 27/08/1971 CAPICCHIANO SALVATORE nato a CROTONE il 14/09/1991 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. CLAUDIA PITTELLI E Avv. CARMINE MANCUSO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03/10/2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di Capicchiano Saverio e Capicchiano Salvatore volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli stessi in relazione all'imputazione per i reati di usura ed estorsione aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.
2. Capicchiano Saverio e Capicchiano Salvatore, a mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti streItamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen.; ricorre un totale omissione di motivazione quanto al tema della effettiva ricorrenza di legami dei ricorrenti con la associazione ma'iosa e non è stato in alcun modo considerato il tempo trascorso dalla commissione del fatto rispetto all'epoca di commissione della condotta contestata; la motivazione è scarna e sintetica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere qualificato quale appello, con invio degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Appare evidente come le censure articolate avverso il provvedimento impugnato siano relative alla istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, sicché le doglianze relative al rigetto dell'istanza avrebbero dovuto essere inoltrate in applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen. dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, in assenza di una facoltà di immediato ricorso dinnanzi a questa Corte. Difatti, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, occorre procedere alla conversione in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che i ricorrenti hanno effettivamente dimostrato la volontà di impugnare il provvedimento anche se con rimedio processuale erroneo rispetto a quello previsto specificamente dal sistema processuale (Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Cannella, Rv. 275664-01).
P.Q.M.
Qualificaà i ricorsi come appelli cautelari dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari personali. Così deciso in data 14