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Sentenza — n. 3192/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3192/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3192/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) CANTE DOMENICO n. a Giugliano in Campania il 6/2/1965 2) BASILE RAFFAELLA n. a Villaricca 1'11/11/1974 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 16/12/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, Avv. Camillo Irace, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento

Regesto Legislator

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art. 111 della Costituzione, art. 319 ter cod.pen; Sentenza — n. 3192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dopo aver ribadito che la riqualificazione è avvenuta senza che la questione abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti e che l'informazione in ordine all'accusa si estende all'enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti, il difensore sostiene che nella specie risultano violati l'art. 111 della Costituzione e l'art. 6 della Convenzione EDU, chiedendo di conseguenza la revoca della sentenza impugnata.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena correzione di errore materiale modifica della sentenza risarcimento per errore giudiziario revisione in materia penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 111 della Costituzione
art. 319 ter cod.pen
318 e 321 anziché all'art. 319 ter cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) CANTE DOMENICO n. a Giugliano in Campania il 6/2/1965 2) BASILE RAFFAELLA n. a Villaricca 1'11/11/1974 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 16/12/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, Avv. Camillo Irace, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza n. 9062/23, resa il 16/12/2022, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da Cante Domenico e Basile Raffaella avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 2/5/2022. 1 CL 2. Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione il difensore e procuratore speciale dei condannati, Avv. Camillo Irace, deducendo che la Corte di legittimità è incorsa in errore percettivo allorché ha negato il riconoscimento della prescrizione, già maturata nel corso del giudizio di primo grado, sul presupposto di una diversa qualificazione giuridica del reato ascritto ai prevenuti al capo AV.

La riqualificazione è frutto di una decisione a sorpresa, senza che la Corte abbia previamente sospeso il processo concedendo termine alla difesa per interloquire sul punto. Il difensore contesta l'assunto secondo cui nella specie si sarebbe trattato di un mero errore materiale suscettibile di essere rettificato in considerazione della serialità delle condotte del tutto similari e tali da rendere evidente l'errore della rubrica indicata in imputazione, atteso che alcun giudice nei gradi di merito l'aveva rilevato e la pena era stata parametrata al reato come contestato.

Dopo aver ribadito che la riqualificazione è avvenuta senza che la questione abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti e che l'informazione in ordine all'accusa si estende all'enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti, il difensore sostiene che nella specie risultano violati l'art. 111 della Costituzione e l'art. 6 della Convenzione EDU, chiedendo di conseguenza la revoca della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sentenza impugnata in via straordinaria (pag. 70/71) ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo del ricorso interposto nell'interesse dei condannati, con il quale si invocava la declaratoria di prescrizione, affermando testualmente che "il riferimento nel capo di imputazione agli artt. 318 e 321 anziché all'art. 319 ter cod.pen. non può costituire che un mero errore materiale poiché non solo la descrizione del fatto materiale è pacificamente riconducibile alla fattispecie punita dall'art. 319 ter cod.pen. ma soprattutto perché tale qualificazione giuridica è del tutto conforme alle altre imputazioni relative a condotte corruttive similari consumate al fine di favorire una parte processuale, contestate nel medesimo decreto di rinvio a giudizio, con la conseguenza che il termine di prescrizione è stato correttamente computato in quello di anni dieci da parte della Corte d'Appello come per tutte le altre imputazioni per i reati di corruzione in atti giudiziari". 1.1 La Corte di legittimità ha, dunque, motivatamente escluso che nella specie si versasse in ipotesi di modifica della qualificazione giuridica, con conseguente necessità di assicurare il contraddittorio al riguardo, riconducendo l'articolazione della rubrica a un errore materiale suscettibile di rettifica in qualsiasi momento e in qualsiasi fase processuale.

Le censure difensive si sostanziano nell'espressione di dissenso rispetto alla motivazione rassegnata dai giudici di legittimità senza che sia ravvisabile alcuna svista o errore percettivo emendabile in sede di ricorso straordinario.2.La giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di Cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, Ord. n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667 - 01;

Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Rv. 277453 - 0). Nella specie non è dato ravvisare alcuna svista o equivoco nella lettura ed interpretazione degli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è stato esattamente percepito in conformità al tenore effettivo della doglianza, sicché è irricevibile la richiesta della difesa di ricondurre all'area dell'errore di fatto un asserito errore di giudizio in punto di qualificazione giuridica del delitto sub AV, che anche ove sussistente sarebbe in questa sede inoppugnabile ( in tal senso, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 - 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023