Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raised non-allowed grounds of acquittal under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vladimir Cociorva inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued that the lower court failed to consider statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the law strictly limits cassation appeals to specific grounds like legal qualification or penalty legality, explicitly excluding claims of acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on grounds for acquittal not permitted by law, as the legislature has restricted admissible grounds to those concerning the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, and illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Cociorva Vladimir, nato in Moldavia il 29/01/1993, avverso la sentenza del 14/02/2023 del Tribunale di Reggio Emilia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Tribunale di Reggio Emilia ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.12.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Luciairperiali DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE26 BEN. 2024 I