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Ordinanza — n. 3188/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3188/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sulla istanza di correzione di errore materiale avanzata da: Briscione Antonio, nato a Salerno il 17/11/1977, parte civile nel procedimento a carico di: Rosati Renato, nato a Eboli il 14/09/1959, avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3188/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ED IN DIRITTO Rilevato che nella sentenza di cui in epigrafe, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato, per mero errore materiale non è stato disposto alcunché in favore della parte civile istante, che aveva tempestivamente depositato comparsa conclusionale e nota spese.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sulla istanza di correzione di errore materiale avanzata da: Briscione Antonio, nato a Salerno il 17/11/1977, parte civile nel procedimento a carico di: Rosati Renato, nato a Eboli il 14/09/1959, avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO Rilevato che nella sentenza di cui in epigrafe, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato, per mero errore materiale non è stato disposto alcunché in favore della parte civile istante, che aveva tempestivamente depositato comparsa conclusionale e nota spese.

P.Q.M.

Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 28541/23, della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, emessa il 10 maggio 2023, R.G. n. 41796/2022, nel senso che alla fine del dispositivo, dopo la parola "Ammende", deve essere aggiunto: "Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Briscione Antonio, che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.12.2023.