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Sentenza — n. 3186/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3186/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHUPA AUREL nato il 13/08/1977 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3186/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che non era intervenuto alcun rilevante mutamento della situazione cautelare già rilevata, tale non potendo essere considerato l'arresto della persona offesa, evento transitorio e non idoneo ad incidere sul pericolo di reiterazione. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restrizione di libertà tentata estorsione revoca del permesso di dimora riestradizione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHUPA AUREL nato il 13/08/1977 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale per le misure cautelari personali dì Firenze respingeva l'appello proposto nei confronti del provvedimento che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Pisa applicata al ricorrente in relazione ai delitti di tentata estorsione, detenzione e porto illegali di armi, e ricettazione.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state valutate le allegazioni difensive e, segnatamente, il novum dedotto con l'istanza di revoca con la quale si era allegato che la persona offesa era in vincoli e che l'obbligo di dimora era misura non idonea a contenere ipotetici pericoli di reiterazione. 2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione delle emergenze procedimentali poste a fondamento del diniego della modifica della misura in atto che è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Il tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che non era intervenuto alcun rilevante mutamento della situazione cautelare già rilevata, tale non potendo essere considerato l'arresto della persona offesa, evento transitorio e non idoneo ad incidere sul pericolo di reiterazione. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023 L'es