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Sentenza — n. 3172/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3172/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3172/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Khacimi Abdelali proponeva istanza di restituzione in termini alla Corte di appello di Bologna per proporre appello nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in composizione collegiale del 4 luglio 2018;la Corte di appello di Bologna, rilevato che la condanna era divenuta definitiva in seguito alla sentenza della Corte di appello, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte. 1.1 Nell'istanza, il ricorrente lamentava di non aver mai avuto conoscenza degli atti del processo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3172/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Nell'istanza, il ricorrente lamentava di non aver mai avuto conoscenza degli atti del processo.

Parole chiave

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procedimento in contumacia accertamento insufficiente dei fatti alibi esclusione del testimone carenza di credibilità oggettiva conoscenza effettiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 2 r \r\s‘.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHACHIMI ABDELALI nato il 26/11/1970 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Khacimi Abdelali proponeva istanza di restituzione in termini alla Corte di appello di Bologna per proporre appello nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in composizione collegiale del 4 luglio 2018;la Corte di appello di Bologna, rilevato che la condanna era divenuta definitiva in seguito alla sentenza della Corte di appello, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte. 1.1 Nell'istanza, il ricorrente lamentava di non aver mai avuto conoscenza degli atti del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 4 agosto 2023, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Con riferimento al caso specifico, si deve ribadire che è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta sia dall'imputato personalmente sia dal difensore non cassazionista (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006 Iannazzo, Rv. 235200 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 32462 del 2015, Triossi; Sez. 4, n. 7982 del 2015, Martines; Sez. 1, n. 9122 del 2011, Singh; Sez. 5, Sentenza n. 29340 del 19/04/2023). 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 2 r \r\s‘. pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle