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Ordinanza — n. 3171/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate sentence under Art. 599 bis dismissed for inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence reducing the penalty for aggravated robbery under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that only specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent content are admissible, excluding complaints about waived reasons or sentencing errors not affecting the sanction's legality.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: In appeals under Art. 599 bis, only grounds concerning the formation of will, prosecutor consent, and divergent content are admissible; complaints regarding waived reasons, non-evaluation of exemption conditions, or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are inadmissible.

Parole chiave

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Art. 599 bis cod. proc. pen. concordato in appello inammissibilita' ricorso formazione volonta' parte determinazione pena motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTO' DAVIDE nato a BRINDISI il 08/12/1984 avverso la sentenza del 20/03/2023 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Fontò Davide, in relazione al reato di rapina aggravata; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.