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Ordinanza — n. 3169/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3169/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIMINO VALENTINA nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 21/03/1988 AOUIMRI FABIO nato a TERMINI IMERESE il 18/07/1981 avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3169/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIMINO VALENTINA nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 21/03/1988 AOUIMRI FABIO nato a TERMINI IMERESE il 18/07/1981 avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate rappresentanza valida motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIMINO VALENTINA nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 21/03/1988 AOUIMRI FABIO nato a TERMINI IMERESE il 18/07/1981 avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità per tardività degli appelli proposti nell'interesse degli imputati Cimino Valentina e Aouimri Fabio, avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Termini Imerese del 29 novembre 2011; rilevato che i ricorsi, che deducono con il medesimo atto di impugnazione vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità, alla responsabilità degli imputati e al dinego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, risultano presentati personalmente dagli imputati; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetti non legittimati, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de