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Ordinanza — n. 3166/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3166/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3166/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDANE ASIS nato il 06/06/1991 avverso la sentenza del 13/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Il G.u.p. del Tribunale di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a Zidane Asis la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e euro 800 di multa in relazione al reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. peri.;rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'operata qualificazione giuridica del fatto, integrante l'ipotesi del furto aggravato ex art. 624 bis, comma 2, cod. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3166/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); ipotesi che non ricorre nella specie, poiché già dalla lettura del capo d'imputazione si apprezzano i connotati minacciosi utilizzati dall'imputato e dai correi per sottrarre alla vittima la refurtiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto aggravato dubbio circa il carattere di infrazione revisione in materia penale eccezione di illegalità reato flagrante natura dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDANE ASIS nato il 06/06/1991 avverso la sentenza del 13/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.u.p. del Tribunale di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a Zidane Asis la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e euro 800 di multa in relazione al reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. peri.;rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'operata qualificazione giuridica del fatto, integrante l'ipotesi del furto aggravato ex art. 624 bis, comma 2, cod. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); ipotesi che non ricorre nella specie, poiché già dalla lettura del capo d'imputazione si apprezzano i connotati minacciosi utilizzati dall'imputato e dai correi per sottrarre alla vittima la refurtiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così