Sentenza — n. 3162/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di Rosario Verderame rilevando che il processo di cui chiedeva la rescissione si era concluso con sentenza emessa il 13 aprile 2014 (irrevocabile il 17.11.2014), data anteriore alla entrata in vigore della I. n. 67 del 2014 che ha introdotto la possibilità di chiedere la rescissione del giudicato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3162/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 terzo motivo ricorso è fondato ed assorbe gli altri. 1.1. Il collegio rileva che, quando è entrata in vigore la I. 28 aprile 2014, n. 67, il procedimento a carico di Rosario Verderame era "pendente", in quanto la sentenza della quale si chiede la rescissione è passata in giudicato il 17 novembre 2014. Tale processo rientra, dunque, nell'area di operatività della disciplina transitoria prevista dall'art. 15-bis della I. n. 67 del 2014, che prevede l'applicabilità della nuova disciplina - e, dunque, anche della rescissione del giudicato - al contumace che, come, Verderame è stato dichiarato "irreperibile" nel corso del giudizio.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERDERAME ROSARIO nato a ULM (GERMANIA) il 02/10/1978 avverso l'ordinanza del 26/05/2023 della CORTE di APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che concludeva per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di Rosario Verderame rilevando che il processo di cui chiedeva la rescissione si era concluso con sentenza emessa il 13 aprile 2014 (irrevocabile il 17.11.2014), data anteriore alla entrata in vigore della I. n. 67 del 2014 che ha introdotto la possibilità di chiedere la rescissione del giudicato.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. In via preliminare si eccepiva che per il contumace la preclusione di chiedere la rescissione del giudicato violerebbe gli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione creando una disparità di trattamento con chi è stato giudicato prima dell'entrata in vigore della I. n. 67 del 2014, dato che il "contumace" potrebbe ricorrere solo all'istituto della restituzione nel termine prevista dall'art. 175 cod. proc. pen., che gli consente, tuttavia, di rinnovare solo il giudizio di appello, ma non quello di primo grado; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione della disciplina applicabile in ossequio al principio del tempus regit actum: la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere individuata in relazione al momento in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna; 2.3. violazione di legge (art. 15-bis della I. n. 67 del 2014) e vizio di motivazione: non sarebbe stata applicata la disciplina transitoria prevista dall'art. 15-bis della I. n. 67 del 2014 in relazione alla condizione di irreperibilità del Verderame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 terzo motivo ricorso è fondato ed assorbe gli altri. 1.1. Il collegio rileva che, quando è entrata in vigore la I. 28 aprile 2014, n. 67, il procedimento a carico di Rosario Verderame era "pendente", in quanto la sentenza della quale si chiede la rescissione è passata in giudicato il 17 novembre 2014. Tale processo rientra, dunque, nell'area di operatività della disciplina transitoria prevista dall'art. 15-bis della I. n. 67 del 2014, che prevede l'applicabilità della nuova disciplina - e, dunque, anche della rescissione del giudicato - al contumace che, come, Verderame è stato dichiarato "irreperibile" nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2