Sentenza — n. 3154/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Catanzaro ha rigettato con provvedimento del 18/04/2023 la richiesta di riesame proposta da Mazzitelli Annalisa quale terzo interessata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Catanzaro in data 10/01/2023, proponendo diversi motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 cod. proc. pen, art. 589 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3154/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Attesa l'intervenuta rinuncia della Mazzitelli, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Considerate le ragioni che hanno portato alla rinunzia della terza interessata nulla deve essere disposto sulle spese.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZITELLI ANNALISA, nata a Tropea il 08/02/1982 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola DI BERARDINO lette le conclusioni dei difensori Avv. Sandro D'AGOSTINO e Giuseppe DI RENZO, che hanno richiamato l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente quale terza interessata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato con provvedimento del 18/04/2023 la richiesta di riesame proposta da Mazzitelli Annalisa quale terzo interessata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Catanzaro in data 10/01/2023, proponendo diversi motivi di ricorso.
2. Mazzitelli Annalisa ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo diversi motivi di ricorso. In data 02/10/2023 la ricorrente e il suo difensore hanno fatto pervenire presso la Cancelleria della Corte di cassazione atto di rinuncia al ricorso.
3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attesa l'intervenuta rinuncia della Mazzitelli, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Considerate le ragioni che hanno portato alla rinunzia della terza interessata nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3