Sentenza — n. 3145/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 ottobre 2021 (depositata il 27 febbraio 2023), confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Oneto Giuseppe responsabile dei reati di rapina aggravata e ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Oneto, deducendo che con l'atto di appello si era sottolineato che il riconoscimento eseguito dalla Polizia giudiziaria mediante raffronto tra le immagini estrapolate dai "frannes" del sistema di videosorveglianza interna all'istituto di credito, altre immagini relative ad altro procedimento penale ed altre ancora relativa al profilo Facebook dell'imputato, non era sufficiente a fondare la colpevolezza, costituendo meri elementi indiziari; le persone presenti alla rapina avevano fornito una descrizione assolutamente generica dei rapinatori, con particolari che non si attagliavano all'imputato, e nessuno di loro era stato chiamato ad effettuare un riconoscimento fotografico, né era stata effettuata una perizia antropometrica; la Corte di appello aveva risposto solo parzialmente ai motivi proposto; dalla difesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 c.p; Sentenza — n. 3145/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello ha quindi omesso di considerare un elemento (il riconoscimento dell'imputato) che costituiva parte del fondamento della sentenza di condanna di primo grado; vi è, pertanto, un caso di motivazione mancante per un verso, ed apparente nell'altro, che impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame sul punto, dovendosi ritenere assorbiti i rimanenti motivi di ricorso. Deve inoltre essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, sul quale non vi erano motivi di ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ONETO GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/02/1998 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. GAETANO TURRISI, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 ottobre 2021 (depositata il 27 febbraio 2023), confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Oneto Giuseppe responsabile dei reati di rapina aggravata e ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Oneto, deducendo che con l'atto di appello si era sottolineato che il riconoscimento eseguito dalla Polizia giudiziaria mediante raffronto tra le immagini estrapolate dai "frannes" del sistema di videosorveglianza interna all'istituto di credito, altre immagini relative ad altro procedimento penale ed altre ancora relativa al profilo Facebook dell'imputato, non era sufficiente a fondare la colpevolezza, costituendo meri elementi indiziari; le persone presenti alla rapina avevano fornito una descrizione assolutamente generica dei rapinatori, con particolari che non si attagliavano all'imputato, e nessuno di loro era stato chiamato ad effettuare un riconoscimento fotografico, né era stata effettuata una perizia antropometrica; la Corte di appello aveva risposto solo parzialmente ai motivi proposto; dalla difesa.
Con riferimento al secondo punto della motivazione fornita dalla Corte di appello, che aveva riguardato l'autovettura Fiat Panda ed i rilievi dattiloscopici effettuati, con particolare riferimento a due impronte digitali rilevate sullo specchietto retrovisore, si era precisato che solo una, e non entrambe, erano state giudicate riconducibili ad Oneto; il difensore rileva che il fatto che Oneto potesse essere stato all'interno dell'autovettura non poteva costituire un elemento probatorio circa la presenza di Oneto sullo scenario del delitto, visto che l'autovettura era stata collegata alla rapina sulla base di un'affermazione arbitraria e priva di alcun riscontro formulata dai Carabinieri di Agrigento. 1.2 Riguardo all'aggravante di aver commesso il fatto travisandosi, il difensore osserva che non vi era stata alcuna motivazione, mentre la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era stata del tutto apparente, affidata ad un unico precedente specifico di Oneto ed a non specificate modalità violente dell'azione delittuosa, rappresentata da una rapina commessa senza armi e senza l'uso della forza, con un contegno giudicato dai testi Pilano e Bellavia addirittura "gentile".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.1.1 L'atto di appello dedicava ben 9 pagine alla contestazione del riconoscimento dell'imputato, effettuato attraverso il raffronto tra le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza interno all'istituto di credito ed altre immagini relative ad altro procedimento penale e fotogrammi estratti dal profilo "facebook" dell'imputato, e di ciò la Corte di appello dava atto nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, nelle quali si riassumevano i motivi di appello; nella parte dedicata alla motivazione, però, non vi è alcuna risposta alle censure difensive; errata è inoltre l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale "l'appellante non ha prospettato alcuna spiegazione alternativa alla sua presenza" nell'autovettura utilizzata per la fuga, posto che nell'atto di appello si sosteneva che "il fatto che l'Oneto possa essere stato all'interno di quel mezzo non può consentire di stabilire se ciò sia avvenuto a Palermo e quanti giorni prima rispetto a quello della rapina...".
La Corte di appello ha quindi omesso di considerare un elemento (il riconoscimento dell'imputato) che costituiva parte del fondamento della sentenza di condanna di primo grado; vi è, pertanto, un caso di motivazione mancante per un verso, ed apparente nell'altro, che impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame sul punto, dovendosi ritenere assorbiti i rimanenti motivi di ricorso. Deve inoltre essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, sul quale non vi erano motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) (art. 628 c.p.) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui