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Ordinanza — n. 3143/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court converts direct cassation appeal for fine into appeal due to appealability rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3143/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted a direct cassation appeal into an appeal because the underlying sentence imposed a fine rather than a prison term. The defendants argued for cassation based on alleged legal violations and lack of evidence regarding their commercial activities. The court ruled that sentences involving only fines are appealable under Article 593 of the Criminal Procedure Code, necessitating the procedural shift.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: When a judgment imposes only a fine, it is appealable, and a direct cassation appeal must be converted into an appeal to the Court of Appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure fine penalty cassation appeal appealability procedural conversion Italian law Corte di Cassazione reati contro la salute pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il collegio riafferma che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Invero, ai sensi dell'art. 593, comma 3 cod.
art. 593, comma 3 cod. proc. pen
Invero, ai sensi dell'art. 593, comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023
pen., intesa a valorizzare il favor impugnationis (Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 21581 del 28/04/2009
Sez. 5, Sentenza n. 21581 del 28/04/2009, Mare, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO NARDO ANNA nato a PALERMO il 05/10/1962 LO GELFO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/11/1961 avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Palermo, con sentenza dell'8 novembre 2022, condannava Giuseppe Lo Gelfo e Anna Lo Nardo alla pena di "mille euro di multa" ciascuno. Si contestava agli stessi di avere arbitrariamente invaso, al fine di trarne profitto il suolo pubblico antistante i locali dell'attività commerciale "L'angolo della frutta da Pino", sito in Palermo, e, altresì, di avere consumato il reato previsto all'art. 5 I. 283 del 1962, per avere esposto il pubblico per la vendita alimenti manipolati e cotti provvisti della prescritta autorizzazione sanitaria in cattivo stato di conservazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il difensore che deduceva : 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa considerazione della memoria difensiva depositata in data 8 novembre 2022; 2.2. violazioni di legge (art. 633, 639-bis cod. pen. e 5 I. 283 del 1962) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità degli imputati: l'occupazione non avrebbe impedito il passaggio dei pedoni, inoltre non sarebbe stata fornita la prova in ordine all'assenza di autorizzazioni, né sarebbe stato dimostrato che Lo Gelfo aveva la gestione di fatto dell'esercizio; infine, con riferimento all'art. 5 della I. 203 del 1962, sarebbe mancato ogni accertamento in ordine alla cattiva conservazione degli alimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere convertito in appello. 1.1. Il collegio riafferma che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, stante la ratio dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., intesa a valorizzare il favor impugnationis (Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134;

Sez. 5, Sentenza n. 21581 del 28/04/2009, Mare, Rv. 243888 - 01). 1.2. Nel caso in esame veniva proposto il ricorso per cassazione in quanto si riteneva la sentenza inappellabile. Invero, ai sensi dell'art. 593, comma 3 cod. proc. pen., è inappellabile la sentenza che infligge la sanzione della ammenda, mentre se si irroga la sanzione della multa - come nel caso di specie - la sentenza è appellabile.Il ricorso in esame deve, pertanto, essere convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.

P.Q.M.

Dispone la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023 7 / L'estensore Il Presidtnte dra Rmcchi ne Geppino' o