Sentenza — n. 3140/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano con sentenza del 6/3/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 14/9/2021, che aveva condannato Andrea Cazzago per il reato ascrittogli. L'imputato, a mezzo del difensore, na interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un un;co motivo con cui de.auce la n„folazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla nullità del decreto che dispone il giudizio di appello. Evidenzia che nel caso di specie, pur essendo stato notificato dopo li 30/12/2022, i; decreto di citazione non contiene l'avviso all'imputato previsto 601„ comma 3, cod. ra-oc. pen., circostanza questa che ha determinato una iesaone dele garanzle cleH;- -noutato.3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato è l'unico motivo cui è affidato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 177 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3140/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del difensore, na interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un un;co motivo con cui de.auce la n„folazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla nullità del decreto che dispone il giudizio di appello. Evidenzia che nel caso di specie, pur essendo stato notificato dopo li 30/12/2022, i; decreto di citazione non contiene l'avviso all'imputato previsto 601„ comma 3, cod. ra-oc. pen., circostanza questa che ha determinato una iesaone dele garanzle cleH;- -noutato.3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato è l'unico motivo cui è affidato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAZZAGO ANDREA nato a PAVIA il 05/02/1992 avverso la sentenza dei 06/03/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso; adita la relazione svolta da! Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammiss;bilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/202C.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 6/3/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 14/9/2021, che aveva condannato Andrea Cazzago per il reato ascrittogli.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, na interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un un;co motivo con cui de.auce la n„folazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla nullità del decreto che dispone il giudizio di appello. Evidenzia che nel caso di specie, pur essendo stato notificato dopo li 30/12/2022, i; decreto di citazione non contiene l'avviso all'imputato previsto 601„ comma 3, cod. ra-oc. pen., circostanza questa che ha determinato una iesaone dele garanzle cleH;- -noutato.3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato è l'unico motivo cui è affidato.
Ed invero, la mancata indicazione nel decreto di citazione per il giudizio di appello dell'avviso di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. (l'avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato) non comporta la nullità dell'atto, stante il carattere tassativo di tale patologia processuale ai sensi dell'art. 177 cod. proc. pen., dovendosi ritenere ininfluente che il ricorrente non fosse a conoscenza della norma di legge, secondo il principio generale di cui all'art. 5 del codice penale, che si applica anche in materia processuale (Sezione 2, n. 23587 del 1/3/2023, Vella, Rv. 284658 - 01).
Dunque, deve escludersi che l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato costituisca causa di nullità, atteso che taie requisito non è richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 14728 del 31/3/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; Sezione 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01).
4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre