Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3139/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3139/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3139/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Giovanni Sallustio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 3/03/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.7 cod. pen.: secondo il capo di imputazione, Sallustio aveva manifestato a Scripcariu Alina l'intenzione di acquistare la sua autovettura Lancia Delta, sottoscrivendo il contratto di compravendita concordando il prezzo di C 6.000,00; aveva poi manifestato a Testa Giuseppe e alla Scripcariu l'intenzione di vendere a Testa una Audi A6 per C 20.000,00, comunicando poi l'intenzione di detrarre da tale importo quello di C 6.000,00 relativo all'acquisto della Lancia Delta;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen, art. 641 cod. pen, art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 3139/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 1.12.2023 sono intervenute remissioni di 2 \r,\: querela da pare delle persone offese, con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
accuse di truffa contraffazione di merci frode all'imposta sul valore aggiunto acquisto fraudolento contratto di compravendita di veicoli buona fede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen.
art. 641 cod. pen
art. 152 cod.pen
Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 1.12.2023 sono intervenute remissioni di 2 \r,\: querela da pare delle persone offese, con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Giovanni Sallustio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 3/03/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.7 cod. pen.: secondo il capo di imputazione, Sallustio aveva manifestato a Scripcariu Alina l'intenzione di acquistare la sua autovettura Lancia Delta, sottoscrivendo il contratto di compravendita concordando il prezzo di C 6.000,00; aveva poi manifestato a Testa Giuseppe e alla Scripcariu l'intenzione di vendere a Testa una Audi A6 per C 20.000,00, comunicando poi l'intenzione di detrarre da tale importo quello di C 6.000,00 relativo all'acquisto della Lancia Delta;

Sallustio si era quindi fatto consegnare la Lancia Delta e la somma di denaro di C 9.000,00, rendendosi poi irreperibile. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in quanto la Corte di appello aveva fatto mal governo delle risultanze istruttorie, in quanto dalla motivazione offerta appariva evidente che si era concentrata sul concetto di malafede, senza mai far riferimento alla ricorrenza degli estremi del reato di truffa, non avendo indicato gli artifizi e raggiri posti in essere da Sallustio nel momento della formazione del contratto di compravendita 1.2 Il difensore rileva che in sede di appello era stato invocata la riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 641 cod. pen., non essendo stata compiuta alcuna forma di raggiro nei confronti della persona offesa; la Corte di appello aveva infatti ritenuto che nel caso in esame la condotta di Sallustio era consistita nell'indurre Testa e Scripicariu in errore sulla genuinità dell'affare trattenendo l'autovettura Lancia Delta, nonché la somma versata a titolo di acconto; era evidente che colui che acquista un bene senza pagarlo ha in animo di dissimulare il proprio stato di insolvenza arrecando danno economico alla controparte, ricadendo così in modo evidente nella fattispecie di cui all'art.641 cod. pen. 1.3 Il difensore eccepisce la violazione degli artt. 133, 61 n.7 e 62-bis cod. pen.; lamenta la illegittimità della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla recidiva, basata soltanto sui precedenti penali dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 1.12.2023 sono intervenute remissioni di 2 \r,\: querela da pare delle persone offese, con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 06/12/2023 Il Consigliere