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Sentenza — n. 3137/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3137/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3137/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di Serb Maria Cristina e Dascalasu Ioana Ramona dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 17 ottobre 2019, in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen., con concessione del beneficio della sospensione condizionale nella pena subordinato per entrambe le imputate al risarcimento del danno alla persona offesa.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen, art. 635, comma 2 cod. pen, art. 163 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3137/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: insegna la giurisprudenza di legittimità che «il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. I), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato» (Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105 - 01). 1.2.

Parole chiave

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danneggiamento risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati azione civile reati violenti riparazione dei danni di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
Maria Capua Vetere in data 17 ottobre 2019, in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen., con concessione del beneficio della sospensione condizionale nella pena subordinato per entrambe le imputate al risarcimento del danno alla persona offesa.
art. 635, comma 2 cod. pen
Maria Capua Vetere in data 17 ottobre 2019, in ordine al reato di cui all'art. 635 cod.
art. 163 cod. pen
pen., e difetto di motivazione; la sentenza aveva ritenuto corretta la subordinazione della concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La fondatezza del motivo impone di rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta estinzione del reato contestato poiché il termine massimo di prescrizione, computato ai sensi del combinato disposto degli artt.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sui ricorsi proposti da: DASCALASU YOANA RAMONA nato il 30/07/1987 SERB MARIA CRISTINA nato il 12/05/1984 avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di Serb Maria Cristina e Dascalasu Ioana Ramona dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 17 ottobre 2019, in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen., con concessione del beneficio della sospensione condizionale nella pena subordinato per entrambe le imputate al risarcimento del danno alla persona offesa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa delle imputate deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 635, comma 1, cod. pen.; la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante prevista dall'art. 635, comma 2 cod. pen., apprezzando la contestualità del danneggiamento con la condotta violenta posta in essere in danno della persona offesa, senza verificare invece la necessaria strumentalità della violenza rispetto al danneggiamento. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 635, comma 4, cod. pen., e difetto di motivazione; la sentenza aveva ritenuto corretta la subordinazione della concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. al risarcimento del danno pur in assenza di determinazione della misura del pregiudizio e in difetto della costituzione di parte civile ad opera della persona offesa; in ogni caso, la subordinazione della concessione del beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non poteva coincidere con la subordinazione al risarcimento del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: insegna la giurisprudenza di legittimità che «il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. I), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato» (Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105 - 01). 1.2.

Il secondo motivo è fondato. Con recente arresto le Sezioni unite hanno fissato il principio di diritto secondo il quale la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento del danno «solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile» (Sez. Unite, n. 32939 del 27/04/2023, Selvaggio, Rv. 284969 - 01). La fondatezza del motivo impone di rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta estinzione del reato contestato poiché il termine massimo di prescrizione, computato ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dal 18 luglio 2015, in assenza di sospensioni, è maturato H 18 gennaio 2023.

2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio attesa l'estinzione del reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p