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Sentenza — n. 3131/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3131/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3131/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Torino confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentativo di riciclaggio. Si contestava allo stesso di avere compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a riciclare denaro proveniente dai delitti di cui agli artt. 615-ter e 640- ter cod. pen., non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, mettendo a disposizione di ignoti il suo conto corrente al fine di riscuotere da "Moumin generai trading LLC" il pagamento di fatture emesse da "Faza s.r.l.", previa fraudolenta manipolazione delle comunicazioni telematiche tra le due aziende.

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen, art. 640- ter cod. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3131/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.): si deduceva che non sarebbe configurabile il delitto di riciclaggio nel caso in cui, come quello in esame, il delitto presupposto fosse solo "tentato"; 2.2. violazione di legge (art. 640- ter cod. pen.; art. 521 cod. proc. pen.) sarebbe errata la qualificazione giuridica della condotta in quanto la "messa a disposizione" del conto corrente integrava il concorso nel reato di frode informatica e non costituiva un post- fatto idoneo ad integrare il reato di riciclaggio.

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati riciclaggio di denaro tentata truffa complicità in sottrazione d'imposta riproduzione e imitazione di biglietti di banca sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.): si deduceva che non sarebbe configurabile il delitto di riciclaggio nel caso in cui, come quello in esame, il delitto presupposto fosse solo "tentato"; 2.2.
art. 640- ter cod. pen
violazione di legge (art. 640- ter cod. pen.; art.
art. 521 cod. proc. pen
pen.; art. 521 cod. proc. pen.) sarebbe errata la qualificazione giuridica della condotta in quanto la "messa a disposizione" del conto corrente integrava il concorso nel reato di frode informatica e non costituiva un post- fatto idoneo ad integrare il reato di riciclaggio.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IBEABUCHI ROY IKECHUKWU nato il 23/09/1981 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentativo di riciclaggio. Si contestava allo stesso di avere compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a riciclare denaro proveniente dai delitti di cui agli artt. 615-ter e 640- ter cod. pen., non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, mettendo a disposizione di ignoti il suo conto corrente al fine di riscuotere da "Moumin generai trading LLC" il pagamento di fatture emesse da "Faza s.r.l.", previa fraudolenta manipolazione delle comunicazioni telematiche tra le due aziende.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.): si deduceva che non sarebbe configurabile il delitto di riciclaggio nel caso in cui, come quello in esame, il delitto presupposto fosse solo "tentato"; 2.2. violazione di legge (art. 640- ter cod. pen.; art. 521 cod. proc. pen.) sarebbe errata la qualificazione giuridica della condotta in quanto la "messa a disposizione" del conto corrente integrava il concorso nel reato di frode informatica e non costituiva un post- fatto idoneo ad integrare il reato di riciclaggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1. Per la configurazione del delitto di riciclaggio occorre (a) che sussista il "provento di un delitto", (b) che tale provento sia oggetto di operazioni volte a ostacolare la provenienza delittuosa del bene provento di delitto da parte di chi non lo ha consumato. Se non sussiste il provento del reato presupposto, manca l'oggetto giuridico del riciclaggio, dunque deve ritenersi che il delitto alla base del riciclaggio non può mai essere un delitto "tentato" che non ha prodotto, a causa dell'interruzione dell'azione criminosa, alcun provento. 1.2.

Nel caso in esame si contestava Oricorrente di avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco al riciclaggio di denaro proveniente dai delitti di cui agli articoli 615- ter e 640-ter cod. pen., non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dal suo volere perché l'operazione illecita veniva scoperta dalla persona offesa; in particolare si contestava allo stesso di avere messo a disposizione il suo conto corrente, che ignoti, previa fraudolenta presa di cognizione di comunicazioni telematiche commerciali, avevano indicato a "Moumin Generai Trading LLC" per il pagamento delle forniture effettuate da "Faza srl".

Dalla contestazione emerge che sono assenti entrambi i requisiti necessari per ritenere sussistente il riciclaggio in quanto (a) l'ipotetico delitto presupposto è una frode informatica che non ha prodotto alcun profitto "riciciabile", essendo rimasta allo stadio del "tentativo", (b) il ricorrente ha fornito il conto corrente su cui versare i proventi dell'azione fraudolenta - agita mediante la manipolazione telematica - concorrendo alla frode informatica, che, senza il suo contributo essenziale non avrebbe mai potuto verificarsi.1.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il giorno 5