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Ordinanza — n. 3113/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of recidivism aggravating circumstance during plea agreement in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. Luigi Guerra challenged the appellate court's reduction of his sentence for robbery, arguing the recidivism aggravating circumstance under Article 99 of the Penal Code was incorrectly excluded. The court ruled that by accepting the plea agreement in the second instance, Guerra waived the right to contest the legal qualification of the facts, including the absence of recidivism, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 99 c.p.: The plea agreement in the second instance under Art. 599-bis c.p.p. precludes cassation appeals contesting the legal qualification of facts or the exclusion of aggravating circumstances like recidivism, as the party has waived these issues.

Parole chiave

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plea agreement second instance recidivism aggravating circumstance waiver of legal qualification inadmissible cassation appeal Art. 599-bis c.p.p. recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 99 cod. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Guerra, eccependo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante della recidiva ex art. 99 quarto comma, cod.
art. 599-bis cod. pen
Con sentenza del 03/07/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 12/10/2022, appellata da Luigi Guerra, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane
Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono
273392 — 01; con specifico riferimento al concordato in appello, Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA LUIGI nato a Sesto San Giovanni il 07/09/1997 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 03/07/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 12/10/2022, appellata da Luigi Guerra, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in anni sei, mesi uno ed euro 1.900 di multa, in relazione ai reati di rapina ascritti e per i quali l'imputato aveva riportato condanna in primo grado.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Guerra, eccependo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante della recidiva ex art. 99 quarto comma, cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. / I A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale.

Al riguardo, si è già chiarito, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, e va affermato con riguardo al presente contesto che è inammissibile il ricorso in cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane, Rv. 273392 — 01; con specifico riferimento al concordato in appello, Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 I Consiglie