Cassation appeals against second-instance plea bargain sentencing are inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible four separate appeals filed by defendants against a second-instance plea bargain sentencing. The appellants argued for acquittal grounds or generic mitigating circumstances, while one appellant claimed denial of statutory benefits. The court ruled that the second-instance judge is not required to address acquittal causes or generic mitigation when a plea bargain is accepted, as these issues fall outside the scope of the devolutive effect of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a second-instance judge accepts a plea bargain, they are not required to evaluate acquittal causes or generic mitigating circumstances, as the devolutive effect of the appeal limits review to non-renounced grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGLIUCA BARTOLOMEO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 17/06/1978 ESPOSITO ANDREINA nato a MADDALONI il 15/07/1997 GUARINO RUGGIERO nato a VILLARICCA il 29/06/1967 GUARINO LUISA nato a SAN MARCELLINO il 11/09/1960 BASSOLINO DOMENICO nato a CASERTA il 16/04/1978 LIBERTO ANGELO nato a AVERSA il 19/07/1987 SAVANELLI CARMINE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 10/04/1982 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 29/03/2023 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Napoli emessa il 12/04/2022, appellata anche da Bartolomeo Pagliuca, Andreina Esposito, Ruggiero Guarino, Luisa Guarino, Domenico Bassolino, Angelo Liberto, Carmine Savanelli, rideterminava le pene, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati ad essi rispettivamente ascritti e per i quali avevano riportato condanna in primo grado.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia: - Ruggiero Guarino, Carmine Savanelli, Luisa Guarino e Andreina Esposito lamentando, con separati atti, la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento, - Domenico Bassolino e Angelo Liberto, deducendo il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - Bartolomeo Pagliuca, eccependo il vizio di motivazione in ordine al diniego dei benefici di legge.
3. I ricorsi sono inammissibili. Con riferimento alle impugnazioni di Ruggiero Guarino, Carmine Savanelli, Luisa Guarino e Andreina Esposito, va ribadito che per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass.
Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102). I ricorsi di Domenico Bassolino e Angelo Liberto riguardano un aspetto precluso in sede di legittimità, relativo alla congruità della pena così come concordata, in mancanza di profili di illegalità, estranei al motivo stesso di ricorso. Quanto al ricorso di Bartolomeo Pagliuca, la richiesta di benefici risulta estranea all'accordo e comunque non giustificata dall'entità della pena inflitta. n 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle