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Ordinanza — n. 3110/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming recidivism error as it is inadmissible in plea bargain cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3110/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Christian Franco inadmissible regarding the sentencing for robbery. The defense argued that the recidivism aggravating circumstance was incorrectly classified as occurring within five years, which should have reduced the sentence. The court ruled that such errors regarding recidivism cannot be raised in a cassation appeal following a plea bargain, as they do not pertain to the correct qualification of the facts and the plea's validity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain cases, errors concerning the qualification of recidivism are inadmissible in cassation appeals as they do not affect the correct qualification of the facts or the validity of the plea.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Admissibility Recidivism Qualification Error Cassation Appeal Rejection Sentencing Aggravating Circumstances recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Innanzitutto, in tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazion del fatto (sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 5, sent. n. 11253 del 13/01/2023, Carandente, Rv. 284305
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO CHRISTIAN nato a Milano il 10/03/1973 avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 12/07/2023 il Gip del Tribunale di Monza ha applicato, su richiesta delle parti, a Christian Franco, in ordine ai reati di rapina allo stesso ascritti (capi da A a G), uniti dal vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva contestata, la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Franco, eccependo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento all'aggravante della recidiva, erroneamente ritenuta infraquinquennale.

3. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, in tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazion del fatto (sez. 5, sent. n. 11253 del 13/01/2023, Carandente, Rv. 284305); inoltre, la prevalenza delle attenuanti - a prescindere dalla qualificazione della recidiva - priva di rilevanza la questione; infine, la pena non presenta alcun profilo di illegalità, censurabile in cassazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr