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Sentenza — n. 3106/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after bail revocation and release.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant was no longer detained following the revocation of his bail. The applicant argued for a retrial based on jurisdictional errors regarding the location of money laundering, but the Court noted the appeal lacked the specific intent required to claim compensation for unjust detention. Consequently, the appeal was rejected without ordering the lower court to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 8 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a measure of custody that has been revoked is inadmissible unless the appellant explicitly claims compensation for unjust detention, as such claims require a personal manifestation of will.

Parole chiave

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cassation appeal custody revocation unjust detention procedural inadmissibility money laundering personal claim requirement interest in decision pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione (art. 648 bis cod. pen.) nonché la inosservanza di norma processuale (art.
Art. 8 cod. proc. pen.
pen.) nonché la inosservanza di norma processuale (art. 8 cod.
Art. 315, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 645, comma 1 cod. proc. pen.
art. 648 bis cod. pen
Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione (art. 648 bis cod. pen.) nonché la inosservanza di norma processuale (art.
art. 8 cod. proc. pen
pen.) nonché la inosservanza di norma processuale (art. 8 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo
(Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv.
Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo
L'inammissibilità del gravame non determina, tuttavia, la soccombenza e la condanna alle spese, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione è correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (in termini, sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENKELEJD DOMI nato in Albania il 31/03/1988 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 del TRIBUNALE di TRENTO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto emessa da giudice incompetente per territorio, con trasmissione del procedimento al PM presso il Tribunale di Brescia. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 27/06/2023 il Tribunale di Trento ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Domi Enkelejd avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Trento del 18/04/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione a delinquere (capo A) e di riciclaggio (capo 3).

2. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione (art. 648 bis cod. pen.) nonché la inosservanza di norma processuale (art. 8 cod. proc. pen.) per la mancata declaratoria d'incompetenza in favore del Tribunale di Trento, in quanto la prima operazione di trasferimento indicata nel capo accusatorio (consegna di denaro in data 8 maggio 2020) era avvenuta in Brescia, da considerarsi luogo di consumazione iniziale del riciclaggio, articolatosi in tre fasi.

3. È preliminare e assorbente la circostanza che il soggetto non è più sottoposto ad alcuna misura cautelare, a seguito della revoca, nelle more, in data 11/11/2023, della custodia in carcere e la rimessione in libertà, come risulta dall'aggiornamento della posizione giuridica acquisita agli atti.

4. Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile solo a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567); condizione che non sussiste nel caso di specie, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla pronuncia di annullamento richiesta.

5. L'inammissibilità del gravame non determina, tuttavia, la soccombenza e la condanna alle spese, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione è correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (in termini, sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01). PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023 Il Consiglie