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Sentenza — n. 3098/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against administrative control order, upholding Appellate Court's finding of mafia infiltration risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by Technology Building and Gruppo Formisano against the Appellate Court's refusal to grant judicial control. The appellants argued that the lower court incorrectly applied the anti-mafia law by denying the measure despite the companies' claim of being free from mafia influence. The Court ruled that the Appellate Court's assessment was legally sound, as the existence of a mafia infiltration risk was established based on the convicted administrator's role, making the judicial control measure appropriate to ensure business continuity.

Regesto Legislator

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Art. 34-bis D.Lgs. 159/2011; The judicial control measure under the anti-mafia law is applicable when an enterprise faces a risk of infiltration, requiring a preliminary assessment of the occasional nature of the facilitation and the company's ability to realign with the healthy economic context.

Parole chiave

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judicial control measure anti-mafia law mafia infiltration risk business continuity administrative control order occasional facilitation Cassation Court imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 34-bis D.Lgs. 16 settembre 2011, n. 159
avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli del 20/12/2022 che aveva disatteso l'istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34 bis D.
Art. 84, comma 4, D. Lgs 159/2011
Infatti non appare sussistente l'implicita disapplicazione dell'atto amministrativo evocata dalla difesa, avendo la Corte territoriale confermato nella specie la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ovvero del presupposto legittimante il provvedimento amministrativo che, a norma dell'art. 84, comma 4, D.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020
Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1)TECNOLOGY BUILDING s.a.s di Formisano Umberto & C.

2) GRUPPO FORMISANO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli in data 16/5/2023 visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto in epigrafe la Corte di Appello di Napoli rigettava l'impugnazione proposta dalle Società Tecnology Building sas di Formisano Umberto & C. e Gruppo Formisano Costruzioni Generali s.r.l. avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli del 20/12/2022 che aveva disatteso l'istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34 bis D. Igs 159/2011.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore delle società, Avv. Carlo Taormina, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge per avere la Corte di Appello di Napoli erroneamente ritenuto inapplicabile la misura di prevenzione patrimoniale prevista dall'art. 34 bis del D.Igs 159/2011 pur in assenza del pericolo di infiltrazione mafiosa e/o di condizionamento delle scelte imprenditoriali senza di fatto considerare la finalità dell'istituto volto ad assicurare la continuità dell'attività d'impresa attraverso la sospensione degli effetti interdittivi dell'informazione antimafia.

Il difensore censura la valutazione della Corte territoriale che, in assenza di condotte di agevolazione almeno occasionali, ha ritenuto inapplicabile il controllo giudiziario con risultati interpretativi irragionevoli e in contrasto con la ratio legis giacché nell'ipotesi di un'impresa sana,libera da condizionamenti mafiosi, attinta da informazione antimafia risulterebbe precluso il ricorso al controllo giudiziario con conseguente impossibilità di stipulare contratti con la p.a. mentre nel caso di imprese anche occasionalmente oggetto di tentativi di infiltrazione l'accesso al controllo giudiziario sospenderebbe gli effetti interdittivi dell'informazione antimafia.

Aggiunge che l'istanza dell'impresa sana ma sottoposta ad interdittiva non può essere rigettata per l'assenza in radice dei prerequisiti previsti dall'art. 34 bis perché l'accertamento del giudice deve tendere a salvaguardare la continuità dell'attività di impresa attraverso il controllo giudiziario e non a limitarne l'operatività ai soli contratti tra privati. Il presupposto dell'occasionalità deve, infatti, essere considerato ostativo solo nel caso in cui il pericolo di ingerenza mafiosa sia maggiore e più grave, e non rimediabile attraverso il controllo giudiziario, ma non quando tale pericolo sia considerato addirittura inesistente.

Ciò in quanto il prerequisito dell'inquinamento mafioso dell'impresa deve essere valutato in relazione alla bonificabilità della stessa e alla natura non irreversibile della contaminazione mafiosa; 2.2 la violazione di legge in relazione alla errata interpretazione ed applicazione della normativa in materia di controllo giudiziario ( artt. 34 bis, comma 6, 91,94 D. Igs 159/2011) avendo la Corte di Appello di Napoli, pur a fronte della implicita declaratoria di illegittimità del provvedimento interdittivo antimafia per carenza dei presupposti, comunque ritenuto non applicabile l'istituto del controllo giudiziario richiesto in ragione della accertata assenza del prerequisito della agevolazione mafiosa, così giungendo- a fronte dell'inevitabile permanere in concreto degli effetti negativi della interdittiva stessa- a negare l'applicazione del controllo giudiziario pur dinanzi a situazioni di fatto equipollenti ovvero a una situazione come quella in esame non dissimile dal caso in cui si ritenga sussistente l'agevolazione.Secondo il difensore i giudici d'appello hanno quantomeno implicitamente ritenuto l'illegittimità dell'interdittiva antimafia, conseguentemente disapplicandola senza, tuttavia, considerare la permanenza degli effetti tipici sul piano amministrativo, effetti che potevano essere elisi solo con l'ammissione al controllo giudiziario fino al provvedimento di annullamento della P.A.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L'art. 34 bis D.Lgs 159/2011 dispone che quando il libero esercizio di attività economiche anche di carattere imprenditoriale possa agevolare l'attività di persone nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dall'art. 4, comma 1 lett. a,b,i-bis stesso decreto ovvero per i delitti richiamati nell'art. 34, e l'agevolazione si configuri non strutturale ma solo occasionale, il Tribunale, anche d'ufficio o a richiesta delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano proposto impugnazione del provvedimento prefettizio, può ordinare il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende "se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività". 1.1 La Corte d'appello ha ritenuto che lo strumento del controllo giudiziario non possa essere applicato nelle due ipotesi antitetiche di una stabile infiltrazione in relazione alla quale è destinata ad operare l'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 D.Igs 159 e nell'ipotesi di assenza di condotte di agevolazione anche occasionali ovvero di insussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose, "presupposti che devono necessariamente sussistere congiuntamente" per poter applicare il controllo giudiziario.

Ha quindi escluso (pag.

5) la sussistenza di effetti distorsivi del sistema quali quelli evidenziati dalle ricorrenti nel primo motivo alla luce della ratio che sottende l'istituto, precisando che quando l'imprenditore è libero da condizionamenti mafiosi ma attinto comunque da interdittiva antimafia il rimedio apprestato dalla legge è il ricorso al giudice amministrativo, il quale ha il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. 1.2 I presupposti dell'istituto fanno perno su un giudizio constatativo che ha ad oggetto la strumentalizzazione dell'attività economica o imprenditoriale da parte di soggetti destinatari di misure di prevenzione personali o reali ovvero assoggettati a misure cautelari per delitti sintomatici di pericolosità qualificata, teso a delineare il grado di inquinamento della compagine servente secordo íi parametro dell'occasionalità dell'agevolazione dell'attività illecita, e su un giudizio prognostico fondato su specifiche circostanze di fatto circa il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che possano condizionarne l'attività, giustificandosi solo nell'ottica della possibilità di recupero dell'impresa al circuito legale l'attivazione del controllo giudiziario (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Rv. 280341- 01; n.301168 del 7/7/2021, Rv. 281834-01).

2. La Corte d'appello ha in concreto escluso (pag.

6) che le due società ricorrenti, dotate di personalità giuridica autonoma rispetto ai soci e agli amministratori, abbiano avuto un ruolo negli affari illeciti che hanno coinvolto Gianluca Formisano, quotista e amministratore di una delle compagini, accusato di concorso esterno nella cosca camorristica Nuova Partenio. Ha quindi ritenuto (pag.

8) che la presenza del Formisano nelle due società è suscettibile di determinare il pericolo di infiltrazione mentre non vi sono elementi per ritenere provata l'esistenza di un'agevolazione mafiosa anche occasionale. 2.1 Questa Corte ha evidenziato che ai fini dell'applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159, il tribunale competente in tema di misure di prevenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280851-01).

Il presupposto della occasionalità dell'agevolazione di soggetti pericolosi costituisce, dunque, un accertamento giuridicamente preliminare e condizionante rispetto alla prognosi circa la concreta possibilità di riallineamento dell'impresa con il contesto economico sano (in tal senso, in motivazione, anche Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156-01). La valutazione dei giudici della prevenzione appare, dunque, coerente con il dato normativo e con l'interpretazione giurisprudenziale, dovendo escludersi che il controllo giudiziario possa essere inteso quale generalizzato strumento recuperatorio della capacità contrattuale dell'impresa nei confronti della P.A. in assenza dei requisiti legislativamente prescritti.

3. Anche il secondo motivo risulta nel complesso infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Infatti non appare sussistente l'implicita disapplicazione dell'atto amministrativo evocata dalla difesa, avendo la Corte territoriale confermato nella specie la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ovvero del presupposto legittimante il provvedimento amministrativo che, a norma dell'art. 84, comma 4, D. Lgs 159/2011, è stato desunto dai titoli di reato contestati al Formisano nel procedimento a suo carico. Appare, inoltre, impropria l'equiparazione difensiva tra impresa sana ma esposta al rischio di infiltrazioni e quella occasionalmente coinvolta in attività agevolative a fronte della graduazione degli strumenti di controllo predisposti dal legislatore secondo l'intensità dei fenomeni di penetrazione mafiosa, 4 ig)n il cui apprezzamento è affidato al giudice della prevenzione e sindacabile in sede di legittimità solo per violazione di legge, nella specie non ravvisabile.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali