Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds not raised before the trial court regarding seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by three defendants inadmissible because they introduced new legal grounds for the first time. The appellants argued that the seizure of pension funds and a family car violated specific articles, claiming these issues were not properly addressed by the trial court. The court ruled that such arguments, which require factual assessments never presented to the lower tribunal, cannot be raised for the first time in a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Cassation appeals against trial court decisions on preventive seizure are inadmissible if they raise new grounds of complaint not previously submitted to the trial court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AVENOSO DORA nato a VERZINO il 05/02/1962 GARRUBBA RAFFAELE nato a MELISSA il 11/11/1956 GARRUBBA MARIO nato a CROTONE il 21/10/1993 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti Avv. MARIO NIGRO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Crotone, quale giudice del riesame, ha rigettato l'istanza avanzata da Avenoso Dora, Garrubba Raffaele, Garrubba Mario, così confermando l'ordinanza di convalida e il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Crotone nei confronti degli stessi in data 22/03/2023 in relazione all'imputazione provvisoria agli stessi ascritta ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.
2. Avenoso Dora, Garrubba Raffaele, Garrubba Mario hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione in relazione all'art. 545 cod. proc. pen. e I. n. 180 del 1950 nell'interesse del solo Garrubba Raffaele per essere state sequestrate somme riferibili al trattamento pensionistico dello stesso. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, in concreto sempre nell'interesse di Garrubba Raffaele, è stata dedotta violazione di legge in relazione all'intervenuto sequestro dell'unica autovettura di famiglia, bene strumentale necessario per l'esercizio dell'attività lavorativa e l'esercizio del diritto alla salute.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti perché non devoluti in precedenza alla cognizione del Tribunale del riesame. I ricorrenti avevano difatti impugnato il provvedimento di sequestro preventivo lamentando la carenza del fumus commissi delicti e sostenendo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato oggetto di imputazione provvisoria, nonché evidenziando l'errata qualificazione giuridica del fatto, non sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. in quanto non ancora vigente al momento dei fatti contestati (come analiticamente riportato nell'ordinanza impugnata e non contestato dalla difesa).
Questa Corte ha già chiarito, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419-01). In tal senso si è specificato che in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iliucci, Rv. 266226-01).
Ed il principio risulta ribadito anche in relazione a presunte violazioni di legge essendosi stabilito che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D'Isabella, Rv. 259217-01).
Nel caso in esame le questioni oggetto dei motivi di ricorso non risultano avanzate dinanzi al tribunale del riesame che difatti, su tali aspetti, non ha in alcun modo motivato. Ed entrambe le questioni implicano accertamenti di fatto in relazione al valore ed all'importo del sequestro prospettate dinanzi a questa Corte di legittimità e mai devolute in precedenza.
2. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della