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Sentenza — n. 3082/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as damage crime became private prosecution, rendering victim's remission valid and extinguishing the case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unreasonableness of the request following a new law. The Public Prosecutor argued that the crime of damage remained a public prosecution offense, but the new statute changed it to a private prosecution crime with specific exceptions. Consequently, the court ruled that the victim's remission of the private prosecution effectively extinguished the criminal action, validating the lower court's decision to stop proceedings.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 150/2022; Art. 635 cod. pen.: The transformation of the crime of damage into a private prosecution offense means that a subsequent remission by the victim extinguishes the criminal action, invalidating any prior public prosecution attempts.

Parole chiave

Generato dall'IA
private prosecution crime remission of action extinction of criminal action damage offense manifest unreasonableness criminal appeal inadmissibility statutory change effect minaccia attuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022
art. 635 cod. pen.
presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il 23/11/2022 il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Squillace Settimio in ordine al reato di cui all'art. 635 comma 1 cod.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
art. 635 comma 1 cod. pen
presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il 23/11/2022 il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Squillace Settimio in ordine al reato di cui all'art. 635 comma 1 cod.
art. 635 cod. pen
presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il 23/11/2022 il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Squillace Settimio in ordine al reato di cui all'art. 635 comma 1 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: SQUILLACE SETTIMIO nato a CARAFFA DI CATANZARO il 17/08/1968 avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il 23/11/2022 il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Squillace Settimio in ordine al reato di cui all'art. 635 comma 1 cod. pen., come da riqualificazione del fatto operata dal pubblico ministero, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela ed accettazione della remissione da parte dell'imputato. A sostegno del ricorso, ha dedotto che la riqualificazione correttamente operata dal pubblico ministero, trattandosi di fatto commesso "con minaccia", anche di morte, in alcun modo poteva incidere sulla procedibilità dell'azione penale, stante la procedibilità di ufficio del reato di danneggiamento in tutte le fattispecie previste dall'art. 635 cod. pen., anche a seguito della modifica normativa di cui al D.

Lgs. n. 7 del 15/1/2016. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, ha presentato requisitoria scritta in data 15/9/2023 con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile per la sua sopravvenuta manifesta infondatezza, conseguente all'entrata in vigore il 30/12/2022 del D. Lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, in virtù del quale il reato ex art. 635 cod.pen.., è diventato perseguibile a querela di parte con la sola eccezione di fatti commessi "in occasione del delitto previsto dall'art. 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità", eccezione in alcun modo configurabile nel caso in esame.

Ne consegue la sopravvenuta rilevanza dell'intervenuta remissione di querela della persona offesa, già valorizzata - seppur allora erroneamente - dalla sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi