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Ordinanza — n. 2899/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest when aggravated circumstances outweigh mitigating ones.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Lasha Tsabadze inadmissible on procedural grounds. The appellant argued that the inclusion of a privileged aggravating circumstance neutralized the mitigating effect of generic mitigating circumstances, claiming the final sentence was illegal. The court rejected this, ruling that the appeal lacked legal interest because the aggravated circumstance outweighed the mitigating one, rendering the sentence legally sound despite the alleged procedural error in balancing.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 3, n. 3 bis; Art. 63, comma 4; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a legitimate interest, particularly when the inclusion of a privileged aggravating circumstance outweighs the mitigating circumstances, thereby validating the final penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of legal interest privileged aggravating circumstance balancing of circumstances Italian criminal procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen.
Art. 63, comma 4, cod. pen.
era sottratta al bilanciamento, con conseguente incidenza negativa sul computo finale, in violazione dell'art. 63, comma quarto, cod.
Art. 23, cod. pen.
Art. 65, cod. pen.
Art. 71, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.T.M.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TSABADZE LASHA nato in Georgia il 16/06/1991 avverso la sentenza del 07/11/2023del TRIBUNALE di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata a Lasha Tsabadze la pena di due anni di reclusione ed euro mille di multa per i reati contestati di tentata rapina aggravata e lesioni personali.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo l'illegalità della pena, con riferimento al giudizio di comparazione in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti, senza considerare che la circostanza aggravante privilegiata di cui all'art. 628, comma terzo, n.3 bis, cod. pen. era sottratta al bilanciamento, con conseguente incidenza negativa sul computo finale, in violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.

3. Il ricorso, trattato con procedura de plano, è inammissibile. giR Sostiene il ricorrente che l'effetto mitigatorio derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sarebbe neutralizzato dall'inclusione di un aggravante (cd. privilegiata) dal complessivo giudizio di bilanciamento. Tale inclusione inciderebbe semmai in termini più favorevoli nei confronti dell'imputato, con conseguente insussistenza dell'interesse ad impugnare. In ogni caso, la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm