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Ordinanza — n. 2892/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed for inadmissibility regarding penalty quantification and waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that challenges to the agreed penalty or waived acquittal grounds fall outside the scope of cassation review. The appellant argued for re-evaluation of the sentence and unaddressed acquittal conditions, but the court held that such matters are excluded from cassation jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation against a settlement judgment is admissible only for defects in the parties' will, prosecutor consent, or divergent content; complaints regarding waived acquittal grounds, penalty quantification, or lack of evaluation of acquittal conditions are inadmissible unless the penalty is illegal.

Parole chiave

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settlement procedure cassation admissibility penalty quantification waived acquittal grounds procedural costs motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
(Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Coppola
279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Coppola, Rv.
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBAS SAMIR ( CUI 002C2BK ) nato il 13/05/1970 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art.599 bis cod. proc. pen. nei suoi confronti, Samir Abbas lamenta vizi e carenze motivazionali in relazione alla quantificazione della pena ed alla insussistenza di motivi di proscioglimento.

2. Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Con specifico riferimento al tema della sanzione e della sua commisurazione, si è affermato altresì che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Coppola, Rv. 275234- 01).

In tal senso, il v controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R ma, il 3 novembre 2023 Il coVvsigliere rel tore Il P