Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2891/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging agreed sentence length under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Ruggeri's appeal inadmissible, ruling that complaints regarding the agreed sentence length fall outside permissible grounds for cassation. Ruggeri argued for excessive sentencing increases, but the Court held that only specific procedural defects regarding consent and public prosecutor approval are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and Ruggeri was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence issued under Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if it challenges the agreed sentence's length or omitted conditions for acquittal, as the freely stipulated procedural agreement cannot be unilaterally modified absent a sanctioning illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility agreed sentence length procedural agreement modification Italian criminal procedure sentencing discretion limits aggravamento della pena motivi di cassazione indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
Sez. 3, n. 19983 del 09.06.2020, Coppola
Sez. 5, n. 7333 del 13.11.2018, Coppola
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28.01.2004, Gallo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI GIOVANNI nato a CATANIA il 01/05/1949 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art.599 bis cod. proc. pen. nei suoi confronti, Giovanni Ruggeri lamenta vizi motivazionali conseguenti all'eccessivo aumento della pena determinato dall'aggravante contestata.

2. Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Con specifico riferimento al tema della sanzione e della sua commisurazione, si è affermato altresì che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Coppola, Rv. 275234- 01).

In tal senso, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle am