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Sentenza — n. 2890/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of special power of attorney and lack of standing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Valanzano, Perozzeni, and Perozzeni inadmissible. The primary ground was the defense lawyer's lack of a special power of attorney required for third parties under Article 100 of the Code of Criminal Procedure. Additionally, the Court ruled the appeals were infounded because the lower court correctly applied de plano inadmissibility due to the appellants' lack of standing to challenge the seizure order.

Regesto Legislator

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Art. 100 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A defense lawyer representing a third party in criminal proceedings must hold a special power of attorney to file appeals, and appeals lacking standing or interest are inadmissible without hearing.

Parole chiave

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special power of attorney third party standing de plano inadmissibility Code of Criminal Procedure seizure order appeal lack of interest legal representation sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 100 cod. proc. pen.
Tale evenienza conduce alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, per in quanto sottoscritti dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen..
Art. 127 cod. proc. pen.
Inosservanza di norma processuale, in riferimento all'art. 127 cod. proc. pen. 1 A.L.9%A.J...-.,....
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 83 cod. proc. civ.
secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez.
art. 127 cod. proc. pen
Inosservanza di norma processuale, in riferimento all'art. 127 cod. proc. pen.
art. 324 cod. proc. pen
e in relazione all'art. 324 cod. proc. pen., per violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art.
art. 111 della Costituzione
pen., per violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art. 111 della Costituzione.
art. 100 cod. proc. pen
Tale evenienza conduce alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, per in quanto sottoscritti dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen..
art. 83 cod. proc. civ
secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013
247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017
(Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017 Cc., dep.
Sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011
273505 - 01; sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv.
Sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012
249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 8867 del 19/02/2020
Sez. 3, Sentenza n. 34823 del 30/01/2017
Sez. 3, Sentenza n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALANZANO CARMELA nata il 09/07/1975 a CASTELLAMMARE DI STABIA PEROZZENI MASSIMO nato il 01/03/1970 a CASTELLAMMARE DI STABIA PEROZZENI ALESSANDRO nato il 19/05/2003 a CASTELLAMMARE DI STABIA avverso l'ordinanza in data 22/06/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentita l'Avvocata LAURA SPADARO che, in sostituzione dell'Avvocato ANTONIO DE MARTINO e nell'interesse dei ricorrenti, ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Carmela Valanzano, Perozzeni Massimo e Perozzeni Alessandro, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data 22/06/2023 del Tribunale di Napoli che, con procedura de plano, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro disposto su alcuni immobili. In particolare, l'inammissibilità è stata dichiarata sul presupposto che i ricorrenti non fossero proprietari dell'immobile in sequestro, così che non avevano diritto alla loro restituzione, con conseguente carenza di interesse. Deducono:

1. Inosservanza di norma processuale, in riferimento all'art. 127 cod. proc. pen. 1 A.L.9%A.J...-.,.... e in relazione all'art. 324 cod. proc. pen., per violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art. 111 della Costituzione. Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti sostengono che la declaratoria d'inammissibilità poteva essere pronunciata soltanto all'esito dell'udienza celebrata nel contraddittorio delle parti. Specificano che con la declaratoria d'inammissibilità de plano era stato loro impedito di produrre copiosa documentazione a sostegno dell'istanza di riesame e non era stato consentito alla difesa di discutere il caso o di depositare memorie difensive al fine di dimostrare che i ricorrenti non erano terzi rispetto al sequestro. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Sono pervenute memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale e a ulteriore sostegno dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato come il difensore sia privo della legittimazione a impugnare, in quanto non risulta rinvenuta la procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione in favore dei terzi interessati. 1.1. Tale evenienza conduce alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, per in quanto sottoscritti dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen.. A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017 Cc., G.T.

Auto s.r.I., Rv. 271722 - 01; sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). Ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017 Cc., dep. 2018, Rv. 273505 - 01; sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404).

Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato.

2. Pur lasciando in disparte tale preliminare e assorbente ragione d'inammissibilità, il ricorso è -comunque- inammissibile perché manifestamente infondato. Con riguardo alla possibilità di dichiarare con procedura de plano l'inammissibilità dell'istanza di riesame, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini e l'interesse ad impugnare - va dichiarata de plano, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., il quale prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito», (Sez. 4 - , Sentenza n. 8867 del 19/02/2020, Brenchich, Rv. 278605 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv. 270955 - 01). L'ordinanza impugnata è conforme a tale orientamento giurisprudenziale, in quanto il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità rilevando come i ricorrenti non fossero tra i soggetti legittimati a proporre l'istanza di riesame, non potendo ottenere quella restituzione dei beni in sequestri, cui aspiravano con l'originaria istanza e con l'impugnazione davanti al tribunale del riesame.

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend