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Sentenza — n. 2887/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2887/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUANO MONICA nata a Albenga il 14/09/1973 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 09/01/2023 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 30/10/2017, appellata dall'imputata Monica Luano, ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 55, comma 9 I. 231/2007, riducendo la pena per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 420 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2887/2024 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domicilio eletto domicilio di una parte procedimento in contumacia permesso di dimora scaduto declinatoria di competenza perdita della cittadinanza

Disposizioni normative citate

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art. 420 bis cod. pen
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Luano, eccependo con un unico motivo la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di assenza ex art. 420 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUANO MONICA nata a Albenga il 14/09/1973 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 09/01/2023 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 30/10/2017, appellata dall'imputata Monica Luano, ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 55, comma 9 I. 231/2007, riducendo la pena per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Luano, eccependo con un unico motivo la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di assenza ex art. 420 bis cod. pen. e la nullità della pronuncia impugnata. Eccepisce a riguardo di aver eletto domicilio in fase di indagine, nel 2013, presso un difensore di fiducia, il quale aveva in seguito revocato l'incarico, con conseguente nomina di un difensore di ufficio per entrambi i gradi di giudizio; di essere stata dichiarata assente dal Tribunale e, in seguito, dalla Corte di appello, nonostante l'interruzione del rapporto fiduciario e la mancanza di collegamenti con il luogo di elezione del domicilio, per cui non aveva avuto conoscenza effettiva del processo.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo avente natura processuale. È acquisito che le dichiarazioni di assenza dell'imputata sono state precedute dalla notifica del decreto di citazione nel luogo del domicilio eletto, mai revocato, presso il difensore di fiducia; tale elezione è, quindi, rimasta efficace per tutto il corso del processo, nonostante la revoca del mandato da parte dello stesso difensore. 3.1. La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno, infatti, l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata (Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2017, Vignozzi, Rv. 264234).

Più recentemente, la Corte ha precisato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019).

A tale riguardo, la ricorrente ha fatto generico riferimento a circostanze che avrebbero impedito la conoscenza del processo (espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare per altra condanna), mostrando in realtà di essersi disinteressata del processo dopo l'elezione di domicilio e la nomina del difensore di fiducia, pur nella consapevolezza della successiva revoca del mandato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023 Il C