Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2882/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming invalid summons notification to defense lawyer instead of declared domicile.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2882/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected Simone Isola's cassation appeal challenging the validity of the second-instance summons notification sent to his defense lawyer rather than his declared domicile. The defense argued this error caused absolute nullity and prevented participation, while the court found the notification merely defective. The court ruled that such defects create only intermediate nullities requiring timely objection, which the lawyer failed to raise, thus barring the claim under procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, comma 8 bis; Art. 179, comma 1; Art. 182 cod. proc. pen.: Notification defects to defense counsel constitute intermediate nullities, not absolute ones, and must be raised promptly; failure to object constitutes waiver.

Parole chiave

Generato dall'IA
intermediate nullity defense counsel notification waiver of procedural defect summons validity cassation appeal dismissal notificazione viziata diritti della difesa tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La nullità eccepita dalla difesa, essendo conseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazione della citazione, è di carattere intermedio perché non dà luogo ad una citazione «omessa», ai sensi dell'art. 179, comma 1 cod.
Art. 182, cod. proc. pen.
Deve trovare, pertanto, applicazione l'art. 182 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La difesa non avrebbe potuto eccepire la nullità della notifica nel giudizio di appello in quanto il difensore, pur avendo depositato tempestiva richiesta di trattazione orale che veniva considerata tardivamente proposta, veniva sostituito dal difensore del coimputato, ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen
La difesa non avrebbe potuto eccepire la nullità della notifica nel giudizio di appello in quanto il difensore, pur avendo depositato tempestiva richiesta di trattazione orale che veniva considerata tardivamente proposta, veniva sostituito dal difensore del coimputato, ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
art. 182 cod. proc. pen
Deve trovare, pertanto, applicazione l'art. 182 cod. proc. pen., che stabilisce che le nullità previste dagli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISOLA SIMONE nato a Cagliari il 15/12/2000 avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Mele, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Simone Isola, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 novembre 2022 con la quale la Corte di appello di Cagliari, ha confermato la sentenza emessa, in data 12 ottobre 2021, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 e 337 cod. pen.

2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. Il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato erroneamente notificato all'imputato presso il difensore piuttosto che presso il domicilio dichiarato dal ricorrente in data 15 marzo 2021 (domicilio in cui sono stati notificati tutti gli atti del giudizio di primo grado) con conseguente nullità assoluta della notifica e difetto di conoscenza del giudizio di appello da parte del ricorrente. La difesa non avrebbe potuto eccepire la nullità della notifica nel giudizio di appello in quanto il difensore, pur avendo depositato tempestiva richiesta di trattazione orale che veniva considerata tardivamente proposta, veniva sostituito dal difensore del coimputato, ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

3. Il difensore del ricorrente, in data 27 giugno 2023 ed in data 6 ottobre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • itricorrente ha nominato il proprio difensore di fiducia quale procuratore speciale; • ie decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato all'imputato mediante notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. e non presso il domicilio dichiarato in data 15 marzo 2021 ove l'Isola aveva regolarmente ricevuto le notifiche effettuate nel corso del giudizio di primo grado; • l'Isola ed il suo difensore non hanno partecipato al giudizio di appello e, di conseguenza, all'udienza del 14 novembre 2022, il difensore dell'imputato è stato sostituito da un difensore di ufficio nominato dalla Corte di merito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

2. La nullità eccepita dalla difesa, essendo conseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazione della citazione, è di carattere intermedio perché non dà luogo ad una citazione «omessa», ai sensi dell'art. 179, comma 1 cod. proc. pen, bensì ad una citazione viziata che non impedisce -sempre e inequivocabilmente- la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Deve sottolinearsi, invero, che il regime delle nullità riguardanti le notificazioni all'imputato è diverso a seconda della gravità del vizio e delle conseguenze che da esso sono derivate.

Questa Corte, con riguardo alla citazione in giudizio, ha già precisato, in precedenti arresti, che solo la mancanza della notificazione dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. In tutti gli altri casi il vizio che inficia la notificazione dà luogo ad una nullità intermedia, che è priva di effetti se non dedotta o eccepita tempestivamente, rappresentando l'effettiva mancata conoscenza dell'atto così da consentire una verifica postuma degli effetti dello scostamento dal modello imposto (vedi Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747 - 01.

Nel caso di specie, pertanto, incombeva sul difensore (nominato procuratore speciale) del ricorrente un onere specifico di partecipare al giudizio di appello ed eccepire in tale occasione la nullità che invece è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il difensore, nonostante la conoscenza di tale udienza, non si è attivato per eccepire che la notificazione al suo assistito era stata effettuata in una forma diversa da quella prescritta e per esercitare le relative facoltà processuali. Deve trovare, pertanto, applicazione l'art. 182 cod. proc. pen., che stabilisce che le nullità previste dagli artt. 180 e 181 cod. proc. pen. non possono essere eccepite da chi ha concorso a darvi causa.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il