Cassation appeals dismissed for inadmissibility as they challenged sentencing on grounds not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Robert Cristian Dumitrache and Marco Mazzoni inadmissible. The defendants argued that the trial judge failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits cassation grounds against sentencing decisions to specific categories, excluding challenges based on the absence of acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they allege violations of law not expressly listed in the statute, such as the failure to verify acquittal grounds.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DUMITRACHE ROBERT CRISTIAN nato il 25/05/1990 i C"' MAZZONI MARCO nato a SENIGALLIA il 06/10/1993 avverso la sentenza del 18/07/2023 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona con sentenza del 18/7/2023 - su concorde richiesta delle parti - applicava a Robert Cristian Dumitrache la pena di anni tre mesi undici giorni dieci di reclusione ed euro 2.767/00 di multa ed a Marco Mazzoni la pena di anni tre mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 2.667/00 di multa per i reati loro rispettivamente ascritti.
2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.1.1 Ed invero, entrambi sono articolati su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;
Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).
2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio