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Ordinanza — n. 2619/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against a settlement sentence for lack of motivation regarding sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ciro and Gennaro Cipolletta inadmissible, rejecting their claim that the appellate court failed to motivate the sentencing reduction. The appellants argued the court violated procedural rules by not detailing the sentencing calculation in the settlement agreement. The court ruled that appellate review of a settlement is limited to legality, not congruity or detailed motivation of the dosimetry.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appellate court's review of a settled sentence is restricted to legality, and the lack of detailed motivation regarding sentencing calculation does not render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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settlement sentence appellate review sentencing calculation procedural motivation inadmissible appeal legal vs congruity Cassa delle ammende adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo
Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIPOLLETTA CIRO nato a NAPOLI il 15/12/1968 CIPOLLETTA GENNARO nato a NAPOLI il 14/04/1970 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 13/4/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Ciro Cipolletta ed a Gennaro Cipolletta con sentenza del Tribunale di Avellino del 30/6/2021, rideterminandola in anni uno di reclusione ed euro trecento di multa.

2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., per carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato loro ascritto.

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2024.