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Sentenza — n. 2618/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding apparent motivation in preventive seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was deemed generic and non-specific. The appellant argued the lower court's reasoning on preventive seizure needs was merely apparent, but the Court found the decision contained sufficient logical elements to justify the risk of delay. Consequently, the appeal was rejected as it merely reiterated arguments already examined and dismissed by the appellate tribunal without addressing the specific reasoning provided.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on the alleged apparent nature of the court's motivation is inadmissible if the reasoning lacks specific correlation with the grounds raised, as generic reiteration of arguments previously rejected does not constitute a violation of law.

Parole chiave

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apparent motivation preventive seizure inadmissible appeal violation of law specific grounds requirement bene sequestrato distrazione di valori patrimoniali confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per essere solo apparente la motivazione in punto di esigenze cautelari.
Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Va, innanzitutto, premesso che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 640-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi
606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi; si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n.
Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino
5876 del 28/01/2004, Ferazzi; si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n.
Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, Bruno
25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, Bruno; seguite da Sezione 6, n.
Sezione 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli
Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini
242916 - 01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv.
Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi
248129 - 01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv.
Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella
252430 - 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv.
Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia
269296 - 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv.
Sezione 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli
Sezione 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele
4919/2016 cit.; Sezione 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.
Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B.
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGHILLERI VITO nato a PARTINICO il 01/11/1953 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8, D. L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 4/7/2023, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 16/6/2023 finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di Vito Inghilleri, indagato per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., fino alla concorrenza della somma di euro 574.264/68.

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per essere solo apparente la motivazione in punto di esigenze cautelari. Evidenzia in proposito che il provvedimento impugnato omette di dar conto delle esigenze cautelari che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca, limitandosi a ritenere la sussistenza del periculum in mora tenuto conto della «pervicace azione fraudolenta messa in atto in modo continuativo»; che, invece, anche nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca occorre motivare in ordine al periculum, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Ellade; che, nel caso di specie, né il Giudice per le indagini preliminari, né il Tribunale del riesame, danno conto della necessità di anticipare gli effetti della confisca, posto che non indicano perché i beni in sequestro, nelle more del giudizio di merito, potrebbero essere, ad esempio, dispersi. 2.1 In data 10/1/2024 è pervenuta memoria di replica del difensore dell'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, innanzitutto, premesso che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi; si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, Bruno; seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, Sindoca, n. m.).

In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l'itinerario logico seguito dal giudice (Sezione 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01;

Sezione 2, n. 5807/2017 cit.; Sezione 3, n. 4919/2016 cit.; Sezione 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.1 Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, perché aspecifico è l'unico motivo cui è affidato. Invero, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari.

In particolare, il periculum in mora è stato individuato dal Tribunale, oltre che in ragione della «pervicace azione fraudolenta messa in atto in modo continuativo», anche tenuto conto «della consistente protrazione della condotta criminosa e della determinazione nel delitto che ad essa si riconnette», elementi che hanno portato il giudice dell'impugnazione a ritenere evidente il pericolo che la libera disponibilità dei beni potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato per cui si procede. Tale motivazione, ad avviso del Collegio, non può ritenersi meramente apparente, posto che contiene tutti i requisiti per rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01).

Peraltro, il motivo è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm