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Sentenza — n. 2617/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; remanded to examine intercepted conversation evidence regarding attempted extortion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2617/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Palermo court order dismissing an appeal against a preliminary investigation judge's rejection of a coercive measure for attempted extortion. While the court declared the first ground inadmissible due to generic arguments, it found merit in the second ground regarding an ignored intercepted conversation. Consequently, the court annulled the contested order and remanded the case to the Palermo Tribunal for a new trial to evaluate the intercepted evidence.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.: A cassation appeal regarding coercive measures must meet specific requirements of particularity to be admissible; failure to address specific factual circumstances, such as intercepted communications, warrants annulment and remand for re-examination.

Parole chiave

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attempted extortion coercive measures intercepted conversation inadmissible appeal remand for new trial tentata estorsione indagine per furto istigazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Ed invero, il Collegio intende dar seguito a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche nella materia cautelare, pena l'inammissibilità, «è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett.
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
Art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter , disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11008 del 11/2/2020
pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità» (Sez. 6, n. 11008 del 11/2/2020, Bocciero, Rv.
Sez. 3, n. 16851 del 2/3/2010
È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 2/3/2010, Cecco, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: GIANNUSA SERGIO nato a PALERMO il 24/02/1957 avverso l'ordinanza del 05/09/2023 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai seni dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 5/9/23 rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 3/7/2023, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di Sergio Giannusa in relazione al reato di cui al capo 7).

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha interposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. Osserva che il Tribunale - nel sostenere, ai fini della configurabilità del tentativo di estorsione, la necessità di una chiara manifestazione del proposito estorsivo, che nel caso di specie sarebbe rimasto nella sfera interna dei coindagati - giunge in buona sostanza ad affermare che il tentativo debba necessariamente coincidere con l'inizio dell'azione tipica prevista dalla disposizione incriminatrice, nel caso oggetto di scrutinio coincidente con la manifestazione della minaccia.

Rileva che siffatta impostazione si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ritiene sufficienti per potersi ritenere integrato il delitto tentato anche quegli atti classificabili come preparatori, che tuttavia facciano ritenere che l'agente, avendo definito il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia significative probabilità di conseguire l'obbiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà dell'agente. Il ricorrente censura, altresì, il provvedimento impugnato sotto il profilo del vizio della prova travisata o omessa, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle risultanze di una conversazione intercettata, intercorsa tra un collaboratore della persona offesa ed il Giannusa, da cui emergerebbe che il primo aveva ben compreso il motivo per il quale gli veniva chiesto di fissare un appuntamento con la titolare dell'impresa alla quale gli indagati volevano estorcere denaro.

Tale circostanza si desumerebbe dal fatto che i due interlocutori concordavano sulla opportunità di non parlarne per telefono.

3. In data 8/1/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui il difensore dell'indagato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1 II primo profilo dell'unico motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero, il Collegio intende dar seguito a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche nella materia cautelare, pena l'inammissibilità, «è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità» (Sez. 6, n. 11008 del 11/2/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01).

È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 2/3/2010, Cecco, Rv. 246980 - 01, in una fattispecie di ricorso con cui si lamentava la mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione). Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, il motivo non contiene una critica in relazione a specifici aspetti della fattispecie concreta oggetto del provvedimento impugnato, essendosi limitato il pubblico ministero ricorrente a proporre osservazioni di carattere generale ed astratto in ordine ai presupposti per la configurabilità del delitto tentato.

Tale genericità condanna questa parte del motivo di ricorso alla inammissibilità. Coglie, invece, nel segno il profilo relativo alla omessa valutazione delle risultanze della conversazione intercorsa tra Sergio Giannusa e Salvatore Parisi, collaboratore della titolare dell'azienda presa di mira, nel corso della quale il secondo precisa che non utilizzerà il telefono per comunicare il messaggio alla persona offesa. Rileva, invero, il Collegio che effettivamente il provvedimento impugnato non si è confrontato con tale circostanza di fatto, che deve essere valutata al fine di stabilire se il proposito criminoso - dato per esistente dal Tribunale - sia stato estrinsecato, superando la soglia di punibilità del delitto tentato.

L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso