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Ordinanza — n. 2616/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of acquittal grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Tuccillo's appeal inadmissible because it relied solely on a ground regarding the lack of acquittal causes, which the defendant had previously waived. The appellant argued that the appellate court failed to re-evaluate these statutory acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the defendant's plea agreement precluded any review of waived issues, establishing a res judicata effect on the responsibility element.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In an appeal settlement, the defendant's waiver of acquittal grounds precludes the Supreme Court from reviewing those specific issues, rendering an appeal based solely on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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appeal settlement waiver of acquittal res judicata effect inadmissible appeal plea agreement rinuncia alla motivazione motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Torino con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 c.p.p.
pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 103/2017
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Torino con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv.
Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv.
Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero
279504 - 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv.
Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini
Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini, Rv.
Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, Kadha Hamza
282312 - 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, Kadha Hamza, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLO LUIGI nato a ACERRA il 10/10/1994 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 19/10/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di Luigi Tuccillo.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Ed invero, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato. Sul punto, è costante l'orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia.

Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381 - 01, in motivazione).

Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno