Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Hannachi Bassem inadmissible without examining the merits. The appellant raised three grounds, including a lack of reasoning regarding acquittal causes and excessive sentencing, but the court found them insufficient. The court ruled that the first ground was barred by statute and the others were too generic, lacking specific legal or factual arguments required for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they rely on grounds not expressly listed in the statute or if they are merely generic assertions without specific legal or factual reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANNACHI BASSEM nato in TUNISIA il 18/07/1983 avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIUDICE della UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona con sentenza del 27/9/2023 applicava a Bassem Hannachi - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa per i reati ascrittigli.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; con il secondo motivo la eccessività della pena ed in ogni caso la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul punto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.; con il terzo motivo l'erronea qualificazione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Ed invero, il primo motivo non è consentito in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;
Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01). 1.2 Anche il secondo ed il terzo motivo sono consentiti, in quanto generici. Si limitano, invero, ad una apodittica affermazione, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, come si è accennato, le doglianze si limitano ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. In particolare, con riferimento al terzo motivo, non è dato comprendere le ragioni per le quali il fatto non sarebbe stato qualificato correttamente, ma prima ancora a quale dei due reati ritenuti (quello di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, contestato al capo 1 o quello di cui all'art. 648 cod. pen. di cui al capo 2) il difensore faccia riferimento.
Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01).
Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gior