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Ordinanza — n. 2614/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing due to lack of statutory grounds under Art. 448.2bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant challenged the sentencing judgment by alleging a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the absence of acquittal grounds. The court ruled that such arguments fall outside the limited grounds for cassation appeals against sentencing judgments prescribed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding challenges based on the non-existence of acquittal grounds under Article 129.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment review Article 448 paragraph 2-bis Code of Criminal Procedure acquittal grounds Article 129 procedural costs award Cassa delle ammende controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPONESCHI FABIANO nato a ROMA il 25/10/1996 avverso la sentenza del 20/10/2023 del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con sentenza del 20/10/2023 applicava a Fabiano Camponeschi - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro millecinquecento di multa per il reato ascrittigli, così rideterminata a seguito della ritenuta continuazione con altro reato già giudicato con sentenza irrevocabile.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;

Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2