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Sentenza — n. 2612/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by defendant personally dismissed as violating mandatory rule requiring licensed counsel representation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it, violating the mandatory requirement for licensed counsel. The lower court had already rejected the revision request, and the defendant bypassed the rule requiring a qualified lawyer to submit the cassation petition. The court ruled that this procedural violation renders the appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the accused is inadmissible because the law mandates representation by a qualified lawyer to ensure professional quality in legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal licensed counsel personal filing procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure rappresentanza valida difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 634, comma 2 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, osserva il Collegio che, a mente dell'art. 634, comma 2, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 611 cod. proc. pen
art. 613 cod. proc. pen
pen., avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione può essere proposto ricorso per cassazione, che risulta di conseguenza soggetto alle regole stabilite dall'art. 613 cod. proc. pen.
art. 45 cod. proc. pen
devono ritenersi, di contro, quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso».
art. 616 cod. proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARTOCCIONI BLAISE ALAIN nato in SVIZZERA il 25/01/1959 avverso l'ordinanza del 11/09/2023 della CORTE di APPELLO di POTENZAlette le conclusioni del Procuratore Generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Potenza con ordinanza del 11/9/2023 dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da Blaise Alain Bartoccioni.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 - 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione:

«L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».

Per altro verso, le Sezioni Unite hanno precisato che «estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. devono ritenersi, di contro, quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso». Nel caso di specie, osserva il Collegio che, a mente dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione può essere proposto ricorso per cassazione, che risulta di conseguenza soggetto alle regole stabilite dall'art. 613 cod. proc. pen.

4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 g