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Sentenza — n. 2608/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2608/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2608/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 12/7/2023 la Corte d'appello di Milano accoglieva la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da Pinizzotto Ivan in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 5/2/2021, divenuta irrevocabile il 22/5/2021, che lo aveva condannato per il delitto di truffa.

Regesto Legislator

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art. 629 bis c.p, art. 629 bis comma 2 c.p; Sentenza — n. 2608/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Lo stesso caso - relativo alla decorrenza del termine ex art. 629 bis c.p.p., dalla notifica dell'ordine di esecuzione è stato deciso da Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994 che ha affermato la correttezza della decisione che aveva fatto decorrere il termine ex art. 629 bis comma 2 c.p.p., dalla notifica dell'ordine di esecuzione ( in tal senso anche Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765).

Parole chiave

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termini processuali ritardo del ministero pubblico prove tardive rinvio del dibattimento domanda tardiva di ricusazione termine di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 629 bis c.p
Lo stesso caso - relativo alla decorrenza del termine ex art. 629 bis c.p.p., dalla notifica dell'ordine di esecuzione è stato deciso da Sez.
art. 629 bis comma 2 c.p
279994 che ha affermato la correttezza della decisione che aveva fatto decorrere il termine ex art. 629 bis comma 2 c.p.p., dalla notifica dell'ordine di esecuzione ( in tal senso anche Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano avverso il provvedimento della Corte di appello di Milano in data 12/7/2023 con il quale è stata accolta la richiesta di rescissione di giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Milano in data 5/2/2021 irrevocabile il 22/5/2021 pronunciata nei confronti di: Pinizzotto Ivan nato a Galliate (NO) 1'8/3/1978 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Stefano Tocci ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza; letta la memoria difensiva dell'avv.

Davide Ventrella per Pinizzotto Ivan con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso avanzato dal Procura generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12/7/2023 la Corte d'appello di Milano accoglieva la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da Pinizzotto Ivan in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 5/2/2021, divenuta irrevocabile il 22/5/2021, che lo aveva condannato per il delitto di truffa.

2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano deducendo violazione del legge in quanto la Corte d'appello avrebbe valutato la richiesta di rescissione del giudicato tempestiva quando invece essa risultava presentata decorsi trenta giorni dalla conoscenza del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato . La Corte d'appello ha giudicato l'istanza di rescissione del giudicato depositata da Pinizzotto Ivan in data 24/2/2023, tempestivamente proposta facendo decorrere il termine di trenta giorni di cui all'art. 629 bis c.p.p., dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, avvenuta in data 27/1/2023. Invero, il momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza a partire dal quale decorre il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità per la presentazione della richiesta, deve individuarsi nella notificazione dell'ordine di esecuzione (avvenuta per il Pinizzotto il 19/9/2022 e per il difensore il 16/9/2022), con la conseguenza che la richiesta presentata il 24/2/2023, è da considerarsi tardiva.

Lo stesso caso - relativo alla decorrenza del termine ex art. 629 bis c.p.p., dalla notifica dell'ordine di esecuzione è stato deciso da Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994 che ha affermato la correttezza della decisione che aveva fatto decorrere il termine ex art. 629 bis comma 2 c.p.p., dalla notifica dell'ordine di esecuzione ( in tal senso anche Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il Consigliere