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Ordinanza — n. 2607/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2607/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2607/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hamraoui Hamza nato in Marocco l' 1/1/1991 avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 13/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli Hamraoui Hamza ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 13/4/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta per il delitto di rapina aggravata. Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 2607/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta per il delitto di rapina aggravata. Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina concorso materiale di reati revisione della sentenza penale attenuazione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
Hamraoui Hamza ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 13/4/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta per il delitto di rapina aggravata.
art. 129 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hamraoui Hamza nato in Marocco l' 1/1/1991 avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 13/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Hamraoui Hamza ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 13/4/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta per il delitto di rapina aggravata. Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.

e) c.p.p.) non avendo il giudice motivato in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità. Il ricorso è inammissibile. In tema di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019,Rv. 276102).

Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto. Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14/12/2023 Il con