Sentenza — n. 2601/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 19/9/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Ciro Cuomo con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 26/1/2023, rideterminandola in anni sei di reclusione ed euro duemilaseicento di multa 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2601/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. del 19/9/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Ciro Cuomo con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 26/1/2023, rideterminandola in anni sei di reclusione ed euro duemilaseicento di multa 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUOMO CIRO nato a NAPOLI il 22/12/1971 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 19/9/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Ciro Cuomo con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 26/1/2023, rideterminandola in anni sei di reclusione ed euro duemilaseicento di multa 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., per aver applicato un aumento per la recidiva in misura superiore a quello disposto dal giudice di primo grado. Rileva, in particolare, che - mentre il Giudice 1 dell'udienza preliminare aveva effettuato un aumento per la recidiva pari a mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa - la Corte territoriale ha disposto un aumento di pena pari ad un anno di reclusione ed euro duecento di multa, così violando il principio del divieto di reformatio in peius.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01).
Del resto, con riferimento all'analoga questione relativa all'aumento di pena per la continuazione, è stata ritenuta l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, proprio perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sezione 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, atteso che l'aumento effettuato per la recidiva reiterata specifica, determinato in misura pari ad un sesto della pena base, per espresso accordo tra le parti, rientra pienamente nei parametri di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gi