Italian Court annuls appeal sentence for failing to rule on suspended sentence request in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's decision without remand for failing to address the defendant's request for a suspended sentence within a plea agreement. The appellant argued that the lower court improperly applied the agreed penalty without ruling on the statutory benefits of non-mention of conviction and conditional suspension. The court held that such benefits are constitutive elements of the negotiation platform, requiring the appellate judge to either fully accept the agreement or reject it entirely rather than partially applying it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 175 c.p.: The appellate judge must either fully accept or reject the entire plea agreement, including requests for suspended sentence and non-mention of conviction, as these are constitutive elements of the negotiation platform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTARELLA MICHELE nato a CERIGNOLA il 11/04/1994 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 7/6/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 13/2/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Michele Santarella per i reati di cui ai capi a) ed e), essendo gli stessi (stinti per intervenuta prescrizione ed applicava la pena concordata tra le parti per il reato di cui al capo d).
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la sentenza impugnata non ha recepito correttamente la proposta di concordato in appello, dando luogo ad un difetto di correlazione tra la richiesta formulata dalle parti e la pena applicata; che la Corte territoriale - pur dando atto di accogliere la richiesta avanzata dalle parti e di provvedere in conformità alla stessa - ha poi completamente omesso ogni delibazione in ordine ai benefici di legge richiesti (sospensione condizionale della pena e non menzione, pienamente concedibili in ragione dello stato di incensuratezza del ricorrente e della circostanza per cui lo stesso fosse infraventunenne al momento della commissione del fatto); che la richiesta concordata tra le parti è vincolante nella sua integralità. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la pena inflitta, nonchè per mancanza della motivazione.
Rileva che la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione rientravano nell'accordo intervenuto tra le parti; che, nel caso in cui la Corte territoriale non avesse convalidato l'accordo, avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del dibattimento e che la richiesta di patteggiamento e la rinuncia ai motivi non hanno effetto, se il giudice decide diversamente; che nel caso di specie nulla di tutto ciò si è verificato, essendo invece stata omessa qualsivoglia motivazione sul punto e mancando ogni statuizione in merito alle due richieste. 2.2 In data 8/1/2024 è pervenuta memoria difensiva con cui si reitera la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso è fondato. 3.1 I due motivi, relativi alla stessa questione di diritto, possono essere trattati congiuntamente. Rileva il Collegio che effettivamente la Corte territoriale, qualora non avesse inteso accogliere l'accordo tra le parti nella sua integrità, avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del dibattimento. Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo.
Dunque, non è consentito al giudice di appello frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato (Sezione 3, n. 25994 del 6/3/2019, Ziparo, Rv. 276012 - 01; analogamente, con riferimento all'ipotesi similare del patteggiamento in appello previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008, era stato affermato da Sezione 6, n.33951 del 8/7/2005, Garacci, Rv. 232049 - 01;
Sezione 5, n. 36638 del 5/4/2005, Bianco, Rv. 232375 - 01). Tali considerazioni valgono anche per l'accordo in ordine al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 175 cod. pen. Il principio di diritto sopra esplicitato si attaglia appieno alla fattispecie in esame, avendo la Corte di appello applicato la pena nella misura concordata senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui era subordinato l'accordo delle parti.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di secondo grado. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Bari per il giudizio. Così deciso in